La legge di bilancio 2018 ha innovato la modalità di tassazione di dividendi e plusvalenze, finora tassati diversamente a seconda della percentuale di partecipazione del contribuente al capitale della società che distribuiva gli utili o che veniva ceduta; un approfondimento è dedicato anche al caso dei dividendi esteri
Tassazione dividendi e plusvalenze: aspetti generali
A decorrere dall’anno 2017 l’aliquota IRES diminuisce dal 27,5% al 24%.
A decorrere dal 2018 i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate sono tassati con imposta sostitutiva “secca” del 26%, portando la tassazione complessiva degli utili al 43,8%, così calcolati: 24% sugli utili societari e 26% sui dividendi distribuiti (salvo opzioni per sistemi diversi quali la trasparenza o l’IRI); a questo occorre aggiungere che in tante situazioni diviene indeducibile ai fini IRPEF la contribuzione INPS, cosa che può portare ad una incidenza fiscale e contributiva totale fino al 68%.
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I dividendi e le plusvalenze sono stati finora discriminati, in quanto concorrenti al reddito imponibile delle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, in ragione della loro natura qualificata o non qualificata, cioè, in definitiva, della percentuale di partecipazione del contribuente al capitale della società che distribuiva gli utili o che veniva ceduta.
Questa modalità di tassazione è stata innovata dalla legge di bilancio 2018, prevedendo l’armonizzazione tra le due tipologie di partecipazioni, ai fini sia delle plusvalenze che degli utili generati.
La tassazione dei dividendi previgente
Secondo la normativa applicabile fino all’ultima legge di bilancio, i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, relativi a partecipazioni qualificate, sono soggetti ad imposizione limitatamente al 49,72% del relativo ammontare (art. 47, comma 1, TUIR). L’aliquota di concorso alla base imponibile IRPEF è stata elevata – rispetto al previgente 40% – dal D.M. 2.4.2008.
Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate concorrono all’imponibile del cedente nella medesima misura del 49,72%, a norma degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Tale aliquota di concorso al reddito, però, deve ritenersi modificata in conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES a opera della legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015, n. 208), dal 27,50% al 24%.
In particolare, secondo quanto previsto dal D.M. 26.5.2017:
- agli utili qualificati prodotti a decorrere dall’esercizio 2017 (per i soggetti “solari”), si applicherà la percentuale di imponibilità del 58,14%;
- la medesima percentuale di imponibilità del 58,14% deve applicarsi alle plusvalenze qualificate realizzate a partire dal 1° gennaio 2018.
In questo modo, veniva mantenuto invariato il livello complessivo di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in capo alla società e al socio.
Come si vedrà, in considerazione della diversa decorrenza dell’innovazione normativa apportata dalla legge di bilancio, l’aliquota del 58,14% si applicherà solamente:
- per gli utili qualificati prodotti nel 2017;
- per le plusvalenze qualificate realizzate nel 2018.
Successivamente, a partire del 1° gennaio 2018 (dividendi) e dal 1° gennaio 2019 (plusvalenze), opererà la nuova aliquota unificata del 26%, pari a quella dei dividendi e delle plusvalenze al di sotto della soglia di qualificazione.
Per gli utili prodotti fino