I giudici di Milano confermano quanto già espresso in precedenti interventi pubblicati dal Commercialista Telematico: la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo dell’apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento. La recente decisione del giudice di merito ha interessato la normativa in materia di sanzioni per omesso versamento. Ma l’interpretazione consolidata del giudice di prime cure si ritiene assolutamente attuale e applicabile anche alle nuove disposizioni ex riforma del sistema sanzionatorio
PREMESSA
I giudici di Milano (sentenza 1630/22/18 del 12 aprile 2018), confermano quanto già espresso in precedenti interventi pubblicati da CommercialistaTelematico.com
La compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo dell’apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento.
La recente decisione del giudice merito ha interessato la normativa in materia di sanzioni per omesso versamento nella versione precedente alla riforma del D.lgs 158/2015. Ma l’interpretazione consolidata del giudice di prime cure si ritiene assolutamente attuale e applicabile anche alle nuove disposizioni ex riforma del sistema sanzionatorio.
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La compensazione senza visto non sconta la sanzione del 30%.
Con sentenza n. 1630/22/18 depositata il 12 aprile 2018, la Commissione Tributaria di Milano ha affermato che l’omessa apposizione del visto o l’apposizione del visto da parte di professionista non abilitato, nei casi in cui sia richiesta in relazione alla compensazione orizzontale in F24 dei crediti di imposta, “configura una infrazione formale” e non una violazione per omesso versamento.
La sanzione quindi da applicare è quella di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 471/1997, pari ad euro 250,00, e non quella per omesso versamento di cui all’articolo 13 del medesimo decreto (segnatamente del comma 1).
La sentenza di cui sopra fa da eco alle precedenti quali quelle della CTP di Roma n. 15572/2017, C