Occorre non ancorare lo scomputo della ritenuta alla presenza di una certificazione “legale”. Si riconosce, infatti, al contribuente un’ampia possibilità di provare l’avvenuta ritenuta ad opera del sostituto e mai dallo stesso certificata. La Corte di Cassazione ha ribadito che lo scomputo delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, non necessita della relativa certificazione, poiché la trattenuta può essere provata anche con altri mezzi
Occorre non ancorare lo scomputo della ritenuta alla presenza di una certificazione “legale”. Si riconosce, infatti, al contribuente un’ampia possibilità di provare l’avvenuta ritenuta ad opera del sostituto e mai dallo stesso certificata. La Corte di Cassazione, con la Sentenza 17 luglio 2018, n. 18910, ha ribadito che lo scomputo delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, non necessita della relativa certificazione, poiché la trattenuta può essere provata anche con altri mezzi.
Scomputo delle ritenute anche senza certificazione
In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo.
L’inosservanza dell’obbligo del sostituto d’imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un’imposizione già scontata alla fonte (Cass. 4 agosto 1994, n. 7251).
Il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta sol perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l’attestato da esibire al fisco (Cass. 3 luglio 1979, n. 3725, Rv. 400153).
La norma, attualmente vigente, dedicata all