L’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta e la notifica al socio, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, comporta il difetto di capacità processuale e di legittimazione del socio e la nullità dell’intero giudizio
L’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta e la notifica al socio, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, comporta il difetto di capacità processuale e di legittimazione del socio e la nullità dell’intero giudizio.
Estinzione della società e fenomeno di tipo successorio sui generis
La cancellazione della società dal registro delle imprese[1], pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis[2], in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova
Limite quantitativo della responsabilità dei soci
La cancellazione dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione nei confronti dei soci, l’avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione del bilancio finale costituisce il limite, della responsabilità dei soci, sicché “spetta al creditore (che pretende), e non al debitore, l’onere della prova dell’azionata pretesa (art. 2697 c.c.)”, con riguardo sia alla “reale percezione delle somme.” da pane dei soci – nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, ovvero durante il tempo della liquidazione, a norma del D.P.R. n. 602/73, art. 36, terzo comma sia alla “entità di tali somme.
Necessità di autonomo e diverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti (distribuzione e riscossione dell’attivo).
Per procedere nei confronti del socio di una società estinta è del tutto insufficiente la mera notifica ad essi dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società medio tempore estintasi, tale circostanza ponendosi solo come “presupposto della proponibilità dell’azione nei confronti dei soci”, da esercitarsi con un autonomo e diverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimanti la responsabilità del socio ex art. 36 D.P.R. n. 600 del 1973.
Nell’ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l’Amminist