L’imprenditore fallito non è legittimato a impugnare l’avviso di accertamento al posto del curatore, quando questo abbia assunta una esplicita presa di posizione negativa circa l’utilità per la massa dei creditori di promuovere la lite fiscale
L’imprenditore fallito non è legittimato a impugnare l’avviso di accertamento al posto del curatore quando questo abbia assunto una esplicita presa di posizione negativa circa l’utilità per la massa dei creditori di promuovere la lite fiscale.
E’ questo, in estrema sintesi, il principio che si ricava dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione n. 8132 del 3 aprile 2018, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva dedotto il difetto di legittimazione attiva del legale rappresentante della società fallita.
Per gli Ermellini
“nel caso di specie non vi era stata una semplice inerzia della curatela fallimentare, quanto piuttosto vi era stata una esplicita presa di posizione negativa circa la utilità per la massa dei creditori di promuovere la lite fiscale de qua. Deve in conclusione affermarsi che la correlativa eccezione preliminare processuale dell’agenzia fiscale è fondata e che quindi non sussiste la legittimazione dell’ex legale rappresentante della società contribuente fallita ad impugnare gli avvisi di accertamento in oggetto”.