La rettifica di una nuova rendita catastale da parte dell’ufficio finanziario comporta la notifica della medesima, pena l’inefficacia della stessa.
L’omessa notificazione dell’attribuzione o rettifica della rendita, adottata a partire dal 1° gennaio 2000, rende nullo l’accertamento emesso dall’ente locale ai fini ICI (Cass. ord. n. 22789/2017).
La decisione in parola fornisce la corretta interpretazione della norma contenuta nell’art. 74 della Legge n. 342/2000 secondo cui l’atto attributivo o modificativo delle rendite catastali per terreni e fabbricati “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” ai soggetti intestatari da parte dell’Ufficio del Territorio (ora Agenzia delle entrate-territorio). La notific