In questa scheda pratica analizziamo le opzioni di invio entro oppure oltre i 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione dei redditi; la differenza fra dichiarazione tardiva, dichiarazione integrativa e dichiarazione omessa dal punto di vista delle sanzioni dovute e delle possibilità di ravvedimento operoso
In questa scheda pratica analizziamo le opzioni per il contribuente di invio entro i 90 giorni dalla scadenza e oltre i 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, illustriamo la differenza fra dichiarazione tardiva, dichiarazione integrativa e dichiarazione omessa dal punto di vista delle sanzioni dovute e delle possibilità di ravvedimento.
Entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione
Dichiarazione integrativa
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Presentare la dichiarazione corretta entro 90 giorni dalla scadenza del termine
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Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento
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Corrispondere le relative sanzioni ⇓
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali |
• Sanzione amministrativa di € 250,00 (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471, salvo che ricorra una diversa e più specifica irregolarità dichiarativa disciplinata dall’art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = € 27,78 • sanzione amministrativa per l’omesso versamento delle somme dovute, se le medesime risultavano da versare, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, a |
Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali |
• Sanzione amministrativa per l’omesso versamento delle somme dovute, se le medesime risultavano da versare, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, in relazione a quando interviene il ravvedimento. |
Dichiarazione tardiva
- Presentare la dichiarazione entro 90 gg dalla scadenza del termine
- Versare l’imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento
- Corrispondere le relative sanzioni amministrative
- Sanzione amministrativa di € 250,00 (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471), ridotta a 1/10, ai sensi della lettera c) = € 25,00
- Sanzione amministrativa per l’omesso versamento delle somme dovute, se le medesime risultavano da versare, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Oltre 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione
Dichiarazione integrativa
- Presentare la dichiarazione corretta.
- Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento
- Versare le relative sanzioni.
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali |
• sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, a seconda di quando interviene il ravvedimento oppure: • se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione, ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, a seconda di quando interviene il ravvedimento. |
Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali |
• Sanzione amministrativa per l’omesso versamento delle somme dovute, se le medesime risultavano da versare, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, in relazione a quando interviene il ravvedimento. |
Dichiarazione omessa
Il ravvedimento operativo della dichiarazione omessa dopo 90 giorni non è possibile.
2 novembre 2017
Giancarlo Modolo