Spesometro: fra proroghe, dubbi e nuove sanzioni amministrative

la sofferta gestione del nuovo adempimento denominato “Comunicazione dati fatture”, più noto come spesometro: un elevato numero di dati da inviare anche irrilevanti ai fini del controllo fiscale e incrocio dei dati, si pensi al C.A.P….

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateBreve riassunto della Caporetto dello spesometro, dopo che:

  • una prima proroga dal 16 settembre 2017 (o 18 settembre 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato) al 28 settembre 2017, era stata disposta dal Dpcm del 5 settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2017;

  • uno slittamento tecnico dal 28 settembre 2017 al 5 ottobre 2017, era stato disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, n. 199339, conseguente al malfunzionamento del servizio “Fatture e corrispettivi”, che si è protratto per giorni (senza polemizzare sul problema della mancata privacy);

  • con il comunicato stampa 4 ottobre 2017, n. 163, il Ministero dell’economia e delle finanze puntualizza che viene posticipato al 16 ottobre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (ovviamente, salvo ulteriori differimenti).

Tale proroga costituirà oggetto di conferma tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

Si ritiene che il nuovo differimento al 16 ottobre 2017 renda senza effetti il contenuto del comunicato stampa del 25 settembre 2017, nel quale veniva, tra l’altro, precisato che “gli uffici dell’Agenzia delle entrate, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza”.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha posto in rilievo che non si sa ancora se questo adempimento sarà  considerato sperimentale e, di conseguenza, se le sanzioni saranno effettivamente sospese, senza se e senza ma, come viene chiesto da settimane. “Arrivati a tale punto di questa tragicommedia è questo il cuore del problema, non più l’ormai stucchevole balletto sulle date”.

Nel contempo, sono state anche aggiornate anche le FAQ informative da parte dell’Agenzia delle entrate, con informazioni procedurali per evitare lo scarto dell’invio telematico.

A titolo di mera indicazione:

  • se non risultano disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con l’espressione o stringa “Dato assente”. Questa indicazione ha aperto alla possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco. Il caso particolare dell’assenza dell’elemento “Provincia”, per il quale non è ammesso un testo lungo più di 2 caratteri, può essere trattato, per esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come “DA”;

  • se si deve rappresentare nel file dati fattura una nota di variazione “di sola Iva, nell’impossibilità di specificare il valore dell’aliquota corretta che ha determinato la variazione, per evitare lo scarto del file, è necessario valorizzare l’elemento “aliquota” con “99”;

  • i dati relativi alle autofatture in caso di fatture di acquisto non ricevute o irregolari devono essere trasmessi (nella sezione DTR del file “dati fattura”) riportando l’imposta e senza indicazione della natura, come se fossero ordinarie fatture di acquisto, mentre nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-Eu, i relativi dati devono essere riportati (sempre e solo nella sezione DTR) indicando l’imposta e la natura N6;

  • nelle situazioni di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file “Dati fattura” deve necessariamente risultare compilato – nella sezione DTE – utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l’elemento <IdPaese> con il valore relativo al Paese del cessionario o del committente e l’elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro), tenendo presente che nell’ipotesi in cui si utilizzi l’applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Cliente”, deve essere compilata la partita Iva, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore “IT”, inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: “CH” per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

I dubbi sulle possibili nuove sanzioni

Viene spontaneo chiederci se il contenuto dello spesometro è un estratto dettagliato dei registri Iva o una specie di “operazione enigmistica a caselle” integrativa di dati e informazioni non richieste espressamente dal decreto Iva, che potrebbero originare future sanzioni amministrative.

Si pensi, ad esempio, al caso dell’impresa individuale “La moderna di Paolo Rossi”: deve essere segnalata come “persona fisica” o come soggetto diverso dalla persona fisica? Con un semplice “clicchino” in un senso o nell’altro il controllo genera lo scarto o consente l’invio. Nel caso venga consentito l’invio, lo stesso potrebbe generare la conseguente sanzione amministrativa.

E tutto questo, doveva costituire una valida semplificazione operativa per i contribuenti?

Ci si augura che le promesse del viceministro Casero diventino realtà e che questa prima fallimentare versione dello spesometro venga sterilizzata, almeno dal punto di vista sanzionatorio.

9 ottobre 2017

Giancarlo Modolo e Luca Bianchi