Omesso versamento contributi: per l’applicazione della sanzione vale il criterio di competenza

disposizioni in merito all’arco temporale in caso di superamento del limite di 10.000 euro di contributi omessi: l’Ispettorato del lavoro fornisce indirizzi operativi circa il periodo su cui valutare le ritenute non versate

Disposizioni in merito all’arco temporale in caso di superamento del limite di 10.000 euro di contributi omessi

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Si torna a parlare di depenalizzazione dell’omissione contributiva, sulla base di un’ultima nota dell’Ispettorato del Lavoro, che ha messo in luce le circostanze temporali alle quali gli ispettori devono conformarsi nell’accertamento dell’omissione contributiva.

La questione è sorta relativamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione penale, n. 39882/2017, la quale ha messo in luce che “il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro”.

Infatti, con la nota in questione l’Ispettorato fa proprio l’indirizzo seguito dalla citata sentenza di Cassazione, al punto da discostarsi dalle rilevazioni del Ministero del Lavoro dello scorso anno con nota n. 9099 del 3 maggio 2016.

 

Le direttive per gli Ispettori

Sulla base di quanto detto, il personale ispettivo dovrà ora considerare l’omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva, cioè tenendo in considerazione l’obbligo di versamento dei contributi da gennaio a dicembre dello stesso anno, il cui termine per il pagamento dei contributi previdenziali scatta per il mese di gennaio entro il 16 febbraio, mentre per il mese di dicembre, entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

 

Le fonti

Ciò detto, appare opportuno fare cenno alla depenalizzazione dell’omissione contributiva, oggetto dell’intervento dell’Ispettorato: infatti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 67 del 28 aprile 2014, il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 ha disposto la depenalizzazione di diverse ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, al punto da trasformarle in “semplici” illeciti amministrativi.

Così è stato sostituito quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/1983, prevedendo ora che:

l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.

Con la norma in questione, è stata prevista una depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo sanzioni penali ovvero amministrative in base alla gravità del fatto contestato: in particolare, qualora l’omesso versamento contributivo sia inferiore a 10.000 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata sarà da 10.000 a 50.000 euro.

Qualora invece l’omesso versamento contributivo sia superiore a 10.000 euro, si ricorrerà alla sanzione penale della reclusione fino a tre anni, oltre che alla multa fino a 1.032 euro.

 

Il riscontro giurisprudenziale

Così “mentre nel precedente assetto normativo il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile” con la modifica apportata con Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8…

“la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo” (così Cass., sez. pen., n. 39882/2017).

Inoltre, ritiene ancora la sentenza citata che:

[…] la struttura del “nuovo” reato come tratteggiata sopra, impone inoltre di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di legge di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, nella specie, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione: del resto, la mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento”.

 

La rettifica del precedente orientamento

Sulla base di quanto detto finora, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in conclusione della nota pubblicata, si discosta dalle indicazioni fornite con la precedente nota del Ministero del Lavoro in quanto l’Ispettorato farà riferimento alla citata sentenza per valutare l’entità della sanzione, secondo il criterio di competenza.

 

Sanzioni

L’Ispettorato sul periodo di osservazione per determinare l’importo dei mancati versamenti
Ritenute, vale la competenza
Gli omessi pagamenti sono calcolati dal 16 febbraio al 16 gennaio

In caso di omesso versamento all’Inps delleritenute previdenziali, l’accertamento ispettivo deve seguire il criterio della competenza contributiva nell’anno solare per individuare l’importo e, quindi, la natura della sanzione.

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 8376 del 25 settembre, divergendo dall’interpretazione data dal ministero del Lavoro con la lettera circolare 9099/2016, si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione 39882/ 2017 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 settembre 2017).

In base all’articolo 3, comma 6 del Dlgs 8/2016 se l’ammontare dell’omissione in un anno è superiore a 10mila euro, si concretizza l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Secondo la prima versione ministeriale, per verificare il superamento o meno della soglia dei 10mila euro l’ispettore avrebbe dovuto tener conto dell’anno solare che, in mancanza di diversa disposizione legislativa, è stato individuato nel periodo dal 16 gennaio (relativo ai contributi dovuti per il mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre dell’anno di riferimento (criterio di cassa).

Dello stesso avviso però non è stata la Corte di cassazione secondo cui, come evidenziato dallo stesso Ispettorato nella nota diffusa ieri, «la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire sempre dal mese di gennaio, dell’importo di 10 mila euro ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».

Ne consegue che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute contributive seguirà il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto, relativo al mese di gennaio (versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio successivo) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

In conclusione l’eventuale superamento dell’importo di 10mila euro in un qualsiasi mese dell’anno considerato, senza quindi attendere ulteriormente, concretizzerà l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro; se invece l’omissione, secondo i criteri come sopra individuati, non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10 a 50 mila euro, superiore quindi all’importo omesso

 

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3 ottobre 2017

Antonella Madia