La depenalizzazione dell’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ha generato un regime per cui al di sotto dei 10.000 euro di omissione, il datore di lavoro colpevole è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo viene determinato – entro il limite minimo e massimo – tenendo conto anche di quello che era l’importo da pagare a titolo di sanzione ridotta.
Riguardo al calcolo della sanzione, l’INPS interviene per fornire alcune indicazioni operative, ma l’occasione è utile anche per riepilogare cosa succede in caso di violazione dell’obbligo di effettuare i versamenti contributivi e previdenziali.
Depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali
Con il D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, recante disposizioni in materia di depenalizzazione, è stata disposta la depenalizzazione di diverse fattispecie di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, trasformandoli in illeciti amministrativi. Tra questi rientra anche l’ipotesi dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, che è stato sostituito da parte dell’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
Così, a partire dal 6 febbraio 2016, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali è stato depenalizzato, introducendo però due diverse fattispecie sanzionatorie in base all’importo dell’omissione compiuta:
- per gli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 € annui si applica la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiuntamente a una multa fino a 1032 euro;
- se invece gli omessi versamenti sono inferiori a 10.000 € si applicherà solamente una sanzione di tipo amministrativo pecuniario, il cui importo potrà essere compreso tra 10.000 e 50.000 €.
Su tale argomento è ritornato nei giorni scorsi l’Istituto Previdenziale con la Circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, la quale si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative per l’emissione dell’ordinanz