Dichiarazione integrativa a favore: conflitto fra normativa e modelli dichiarativi

dal 2016 sono stati allungati i tempi per procedere alla dichiarazione integrativa “a favore”, per correggere gli errori nel modello dichiarativo commessi a danno del contribuente; tuttavia resta ancora aperto e a tutt’oggi non ancora chiaro quando il credito derivante dall’integrativa a favore sia utilizzabile nei casi in cui si vada ad integrare dichiarazioni oltre il termine di invio del modulo dell’anno precedente; si rileva un palese conflitto fra quanto disposto dalla norma e la compilazione dei modelli dichiarativi

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateLa novità introdotta dal DL 193/2016 in materia di dichiarazione integrativa a favore (del contribuente) rappresenta senza dubbio una piccola rivoluzione.

Infatti l’attuale formulazione del comma 8 dell’articolo 2 del DPR 322/1998, rispetto alla precedente, non distingue più tra dichiarazione “a favore” del contribuente e dichiarazione “a sfavore”.

Il termine di presentazione che allo stato attuale è il medesimo sia nel caso di integrativa a sfavore che in quello di integrativa a favore coincide con quello per l’accertamento.

Tuttavia resta ancora aperto – e a tutt’oggi non ancora chiaro – quando il credito derivante dall’integrativa a favore sia utilizzabile nei casi in cui si vada ad integrare dichiarazioni oltre il termine di invio della dichiarazione dell’anno precedente.

Si rileva infatti un palese conflitto fra quanto disposto dalla norma e la compilazione dei modelli dichiarativi.

La modifica normativa

L’effetto dell’equiparazione tra integrativa a favore e integrativa a sfavore è l’allungamento dei termini per “aggiustare” errori od omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti.

Prima della modifica normativa, il contribuente, per porre rimedio a errori o dimenticanze a proprio sfavore riferite a dichiarazioni presentate, aveva a disposizione due opzioni:

  • integrare, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la dichiarazione originaria facendo emergere quindi un minor debito (o un maggior credito) da utilizzare in compensazione (articolo 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998);

  • presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento del saldo della dichiarazione (articolo 38 del Dpr 602/73).

A seguito dell’entrata in vigore del Dl 193/2016, l’art. 2, c. 8, DPR 322/1998 dispone che le dichiarazioni possono essere integrate, entro i termini per l’accertamento, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore debito o di un minore credito.

Pertanto per determinare entro quale termine si può presentare dihciarazione integrativa occorre fare riferimento agli ordinari termini di accertamento.

L’articolo 43 del Dpr 600/1973, (così come modificato dalla L. n. 208/2015 prevede che: “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione“… –>

Continua a leggere nel PDF…

Scarica il documento