Anomalie studi di settore: alcuni suggerimenti pratici

nel delirio delle scadenze di ottobre confluiscono anche le risposte richieste dal Fisco per eventuali anomalie dei dati richiesti dagli studi di settore: proviamo a fornire alcuni utili suggerimenti anche per compilare correttamente il modello redditi 2017 prossimo all’invio

Fisco Refresh | Commercialista TelematicoIn concomitanza con le innumerevoli scadenze fiscali i contribuenti si avvicinano velocemente all’appuntamento più importante dell’anno fiscale. Entro il 31 ottobre prossimo dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni dei redditi.

Gli operatori, professionisti ed imprese, sono intenti, in questo periodo, ad effettuare il controllo dei singoli quadri soprattutto quelli riferibili ad informazioni e dati che non dovrebbero incidere sulle imposte dovute a saldo.

Un altro problema da prendere in considerazione riguarda i contribuenti che, a cavallo dell’estate o poco prima hanno ricevuto dall’Agenzia delle entrate le c.d. comunicazioni di anomalia relative agli studi di settore. Si deve quindi comprendere come comportarsi non solo per ciò che riguarda le dichiarazioni degli anni pregressi, considerate anomale dal Fisco, ma anche con riferimento al modello relativo ai redditi del periodo di imposta 2016. In buona sostanza la segnalazione potrebbe fornire una corretta indicazione del Fisco da prendere in considerazione prima di inviare il modello di dichiarazione fiscale relativo a tale annualità.

Il tema, in generale, è stato affrontato dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 20/E del 2017. Il documento di prassi ha fornito le linee guida per la gestione delle comunicazioni di anomalia inviate con riferimento al triennio 2013-2015.

Ad esempio una buona parte delle predette segnalazioni riguarda gli studi di settore. Si consideri lo studio di settore relativo all’attività esercitata dai geometri. I professionisti geometri hanno ricevuto una segnalazione di anomalia nei casi in cui più del 50% dei corrispettivi siano rappresentato dalle prestazioni aventi ad oggetto l’attività di amministratori di condominio. In tale ipotesi il Fisco “sospetta” che lo studio di settore non sia sufficiente rappresentativo dell’attività effettivamente esercitata. Pertanto, in linea teorica, si dovrebbe procedere ad una rettifica delle dichiarazioni pregresse tenendo conto della segnalazione anche con riferimento alla dichiarazione dei redditi da inviare entro il 31 ottobre prossimo.

In realtà si deve pur sempre considerare che la segnalazione deve essere ritenuta tale e non è affatto detto che il comportamento “anomalo” in base alla segnalazione non possa essere considerato corretto. Ad esempio, proprio con riferimento all’attività tipicamente esercitata dai geometri, è possibile che più della metà dei compensi professionali sia effettivamente rappresentata dalle prestazioni di amministratore di condominio. Tuttavia tale circostanza non vuole significare affatto che l’attività principale del professionista sia quest’ultima. Pertanto l’attività di amministratore di condominio può essere ricondotta nelle attività/prestazioni tipiche poste in essere dal geometra e pertanto non sarà necessario attivare un altro codice Ateco relativo all’ulteriore attività esercitata. Tale attività, come spiegato, deve essere considerata compresa in quella di geometra. Pertanto, anche sul fronte dello studio di settore il comportamento assunto dal professionista è sicuramente corretto. Non sarà quindi necessario neppure modificare la dichiarazione dei redditi presentata negli anni passati e che ha originato la segnalazione di anomalia.

La circostanza che il comportamento assunto in passato sia corretto non significa affatto che il contribuente possa trascurare la segnalazione ricevuta. La risposta è funzionale ad evitare rischi di eventuali accertamenti. La risposta potrà essere fornita utilizzando il software “Comunicazioni anomalie 2017” scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate. Ciò al fine di fornire, in forma sintetica, gli opportuni chiarimenti. Nel caso dell’esempio il contribuente dovrà limitarsi ad osservare che le prestazioni di amministratore di condominio, ancorché svolte in misura prevalente, sono riconducibili naturalmente nell’attività di geometra che comunque continua a rappresentare l’attività tipicamente esercitata. Non è quindi necessario né modificare le dichiarazioni pregresse, né quella relativa all’anno 2016 che sta per essere inviata.

17 ottobre 2017

Nicola Forte