Studi di settore obbligatori anche per la società inattiva

anche In caso di inattività la società che presenta la dichiarazione dei redditi è tenuta comunque alla comunicazione dei dati per l’applicazione degli studi di settore. Ricordiamo che il modello redditi 2017 sarà l’ultimo ad utilizzare gli studi di settore

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_QuestitiIn caso di inattività la società è tenuta comunque alla comunicazione dei dati per l’applicazione degli studi di settore.

L’interessante principio è contenuto nella sent. n. 56/2017 della CTP di Rieti da cui emerge che i soggetti che si trovano in una condizione di non normale svolgimento dell’attività devono comunque compilare il modello Studi di settore, indicando nella apposita scheda (“note aggiuntive”) le motivazioni che hanno impedito il normale svolgimento.

Nuovi indicatori di capacità contributiva: novità

E’ bene premettere che entro la fine del 2017 gli studi di settore saranno sostituiti dai nuovi indicatori di affidabilità (ISA) che il governo sta varando con un decreto all’esame del Parlamento: il provvedimento sarà emanato entro novanta giorni dalla legge di conversione del DL n. 50/2017.

I nuovi indici di affidabilità fiscale contenuti saranno elaborati in base a dati e informazioni relativi a più periodi di imposta che consentiranno al contribuente di accedere a rimborsi o compensazioni in maniera più semplice e richiederanno tempi più brevi per i controlli dell’ufficio.

Saranno previste delle innovazioni migliorative come, ad esempio, specifiche esclusioni, atteso che gli indici non si applicheranno per i periodi di imposta nei quali le imprese o i professionisti hanno iniziato, cessato l’attività o non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa. L’Amministrazione finanziaria potrà comunque prevedere altri casi di esclusione.

Studi di settore

Si evidenzia che gli studi di settore rappresentano indici rilevatori di una possibile anomalia della condotta fiscale, che emerge dallo scostamento delle dichiarazioni dei redditi del contribuente relative all’ammontare dei ricavi o dei compensi rispetto a quello che l’elaborazione statistica fissa come il livello “normale” in riferimento all’attività svolta dal dichiarante.

I parametri elaborati con gli studi di settore permettono, quindi, di valutare i ricavi o i compensi che possono imputarsi al contribuente attraverso analisi economiche e tecniche statistico-matematiche.

I medesimi parametri consentono di tracciare i rapporti che possono originarsi tra le variabili strutturali e contabili delle società costituite da lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all’organizzazione e ai servizi oggetto dell’attività. Gli studi di settore vengono usati, quindi, dall’ufficio al fine dell’attività di controllo e dal contribuente per verificare, in sede di dichiarazione, la congruità dei ricavi dichiarati e dei valori economici attinenti l’attività di settore; rappresentano mezzi di accertamento parziali rientranti nel dettato dell’art. 39, c. 1, lett. d, D.P.R. n. 600/1973, e il contraddittorio (L. n. 146/199) è l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello studio di settore.

Nel caso di specie il responsabile di una s.r.l. (in liquidazione) ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per irrogazione di sanzione per non aver presentato il modello degli studi di settore per l’attività svolta. La parte ricorrente ha proposto ricorso affermando di aver provveduto a motivare la mancata presentazione degli studi di settore.

La CTP adita non ha accolto il ricorso ritenendo che, seppur la società fosse inattiva, era tenuta alla In tale ipotesi sovviene la legge n. 296/2006 che all’art. 1, comma 19, stabilisce che la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, da allegare alla dichiarazione, va effettuata anche nei casi in cui lo studio di settore non trova applicazione ai fini accertativi, in quanto risponde a delle specifiche finalità stabilite dal legislatore nella predetta norma, ossia quella di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero rapporti di lavoro irregolare.

In ogni caso, come rilevato dal dettato normativo, anche i soggetti che si trovano in una condizione di “non normale svolgimento dell’attività”, come nella specie, sono tenuti a compilare il modello Studi di settore con l’indicazione della motivazione che ha impedito il normale svolgimento nell’apposita scheda “note aggiuntive” dell’applicazione Gerico.

I giudici di merito hanno accertato che l’Agenzia delle entrate aveva a suo tempo formulato uno specifica richiesta alla società invitandola a presentare lo studio di settore per l’anno 2010, al fine di evitare l’applicazione della sanzione intera, non avendo la parte ottemperato l’Ufficio non ha potuto applicare la sanzione in forma ridotta.

Alla luce di quanto sopra la CTP ha affermato che la parte era tenuta a presentare lo studio di settore, ritenendo che l’omessa compilazione giustificasse l’avviso sanzionatorio emesso dall’Ufficio.

Certamente alla situazione sopra descritta, prevista dalla disciplina degli studi di settore, sembra che il Legislatore intenda porre rimedio attraverso la previsione di specifici casi di esclusione che consentiranno ai soggetti di non presentare gli indici presuntivi allorché la società sia rimasta inattiva senza poter svolgere normalmente la propria attività.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i parametri si basano sulla rilevazione statistica della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti in presenza di condizioni omogenee. I parametri traducono tale rilevazione in indici concreti di “normale redditività” con riferimento alle specifiche caratteristiche dell’impresa considerata (Cass. nn. 5354/2015 e 3312/2011).

Nel caso di accertamento basato sugli indici di capacità contributiva, l’onere della prova su eventuali incongruenze contabili spetta all’ufficio finanziario; è necessario provare le varie incongruenze contabili emerse in sede di accertamento, tenendo conto anche della realtà socio-economica in cui opera l’azienda (CTP Rieti. n. 184/2016).

18 luglio 2017

Davide Di Giacomo