Nonostante la legge 244/2007 abbia apportato delle modifiche sostanziali all’art. 108, comma 2, Tuir e, con il D.M. 19.11.2008, sono stati individuati i requisiti delle Spese di rappresentanza, la distinzione tra Spese di pubblicità (deducibili integralmente) e Spese di rappresentanza (deducibili parzialmente) ancora non è netta, soprattutto riguardo a taluni oneri: di ospitalità a clienti e terzi in genere, di eventi promozionali, di sponsorizzazioni.
La Cassazione, con la sentenza n.8850/2016, ha trattato il caso di spese sostenute da una società organizzatrice di mostre e sfilate, per ospitare e intrattenere giornalisti specializzati in occasione di tali eventi.
La contestazione riguardava la detraibilità dell’Iva ai sensi dell’art. 19-bis1, Dpr 633/72, ma si può ritenere che le conclusioni dei supremi giudici possano estendersi anche alle imposte sui redditi, perchè la norma disciplina i costi degli acquisti che costituiscono Spese di rappresentanza.
L’Agenzia, diversamente dal contribuente, aveva qualificato tali oneri tra le Spese di rappresentanza (rendendo dunque indetraibile l’Iva a essi afferente ai sensi dell’art.19-bis1 Dpr 633/1972), mentre i giudici di merito ne avevano affermata la natura pubblicitaria, in relazione al fatto che la domanda di spazi espositivi è comunque stimolata dagli interventi dei media e dell’editoria specializzata, nei cui confronti erano indirizzate le Spese in esame.
La Cassazione ha affermato che costituiscono:
- Spese di rappresentanza quelle per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa;
- Spese di pubblicità quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.
I giudici della Cassazione, con riguardo ai costi sostenuti per offrire ospitalità (vitto, viaggio, alloggio, intrattenimento), evidenziano che vi sono state talune oscillazioni interpretative nei giudizi di legittimità (ad esempio, i pra