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I contro-esodati e i manager rappresentano due figure che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali nel caso che decidano di rientrare in Italia dopo un periodo di residenza all’estero; con il presente commento si analizzano le differenze e i requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/E del 23 maggio 2017, esamina le agevolazioni fiscale per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro; con il presente commento si analizzano nel dettaglio le agevolazioni previste per le figure relativa ai cd. contro-esodati e ai manager e lavoratori autonomi che rientrano in Italia.
Il sistema fiscale italiano, al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, prevede una serie di misure agevolative, alcune vigenti da diversi anni ed altre di recente emanazione, dirette ad attirare risorse umane in Italia. Tutte le agevolazioni in esame presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana. Inoltre, richiedono che, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.
Incentivi per i lavoratori contro-esodati
La circolare analizza la figura dei cd. contro-esodati beneficiari della agevolazione; la legge li identifica come quei cittadini italiani e degli altri Stati dell'Unione europea che dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia ed essersi, quindi, trasferiti all'estero hanno deciso di tornare nel territorio dello Stato.
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