Coniugi separati o divorziati: le regole fiscali in dichiarazione dei redditi

dopo tutta l’attenzione sulla quantificazione degli assegni divorzili ed in vista delle dichiarazioni dei redditi, vediamo quali sono le regole IRPEF per la tassazione di tale assegno in capo a chi lo riceve e la detrazione per chi lo paga

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Dichiarazione_RedditiCome è noto, i contribuenti possono dedurre dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, e di divorzio, con esclusione della quota di mantenimento dei figli, ex art. 10, c. 1, lett. c, del TUIR.

Tale norma prevede che sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

Specularmente, detti assegni periodici costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e “si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli” (artt. 50, c. 1, lett. i, e 52, c. 1, lett. c, del Tuir).

E’ necessario, altresì, l’indicazione in dichiarazione del codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Gli assegni periodici sono deducibili nella misura in cui risultano dal provvedimento dell’autorità giudiziaria .

Di fatto, i requisiti necessari, che devono sussistere, per dedurne i costi, sono i seguenti:

  • deve essere intervenuta la separazione legale ed effettiva, ovvero lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di separazione di fatto, l’eventuale corresponsione volontaria di assegni non fa sorgere alcun diritto alla deduzione);

  • la somma corrisposta deve essere pari a quella determinata dal giudice;

  • deve trattarsi di somme corrisposte periodicamente.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

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