Residenza all'estero contestata: a chi spetta l'onere della prova?

per incentivare la Voluntary bis (?) il Fisco ha annunciato di avere in programma una serie di controlli su contribuenti che dichiarano la residenza all’estero, ma che potrebbero invece avere la residenza fiscale in Italia. Vediamo quali elementi probatori usa il Fisco per contestare una residenza estera considerata fittizia

E’ una delle notizie principali di questi giorni: l’attenzione del Fisco verso i cittadini italiani che hanno spostato la residenza all’estero e sono iscritti all’AIRE. L’Agenzia delel entrate fisco vuole vederci chiaro e comprendere se l’iscrizione presso il registro degli italiani residenti all’estero sia solo un fatto formale, ovvero sia confermata dall’effettiva permanenza dei predetti contribuenti all’estero. E’ sufficiente che il contribuente conservi nel territorio dello Stato la sede principale degli affari e dei propri interessi per considerare tale soggetto domiciliato fiscalmente in Italia. In questo caso le imposte devono essere assolte in Italia ovunque il reddito si consideri prodotto. Viceversa i soggetti che sono effettivamente domiciliati all’estero devono assolvere le imposte in Italia limitatamente ai redditi ivi prodotti.

Probabilmente la maggiore attenzione dell’Agenzia delle entrate nei confronti di questi soggetti intende indurre gli operatori ad avvalersi della cosiddetta voluntary disclosure bis. Si tratta di un “avviso” in un’ottica di prevenzione “annunciando,” d’ora in avanti, maggiore attenzione del Fisco verso queste posizioni.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati a territori a fiscalità privilegiata.

Il problema principale si pone con riferimento alle prove della permanenza all’estero del contribuente anche per ciò che riguarda la sede principale degli affari e degli interessi economici. La Corte di Cassazione ha affermato senza mezzi termini che l’iscrizione all’AIRE rappresenta un requisito formale non determinante. Al contrario si dovrà avere riguardo alla situazione effettiva del contribuente. In molti casi le contestazioni dell’Agenzia delle entrate sono circostanziate. Conseguentemente sarà necessario contrastare la pretesa fiscale colpo su colpo per dimostrare l’effettività del domicilio fiscale all’estero.

Ad esempio la mera ed unica intestazione delle utenze (energia elettrica, spese telefoniche…) al contribuente non sarà sufficiente al fine di dimostrare l’effettiva residenza all’estero. Un primo indizio indicativo potrà essere desunto dall’ammontare dei consumi effettivi. Infatti, se i consumi sono consistenti la circostanza sarà già di per sé utile al fine di dimostrare che l’intestazione non è formale, ma che l’immobile in questione risulta effettivamente utilizzato. Naturalmente in questo caso non si ha la certezza circa il soggetto utilizzatore.

Ulteriori elementi utili possono essere desunti dal contratto di lavoro o più in generale dalla lettera o dalla documentazione attestante l’assunzione alle dipendenze di un’impresa avente sede all’estero. Ad esempio il lavoratore dipendente potrebbe far inserire nella documentazione una clausola dalla quale si desuma senza alcun dubbio che la sede di lavoro obbligatoria sia costituta dalla sede “estera”.

Le contestazioni del Fisco possono essere superate con maggior possibilità di successo qualora il costo relativo al canone di locazione dell’immobile utilizzato dal lavoratore sia assolto direttamente dal datore di lavoro. E’ molto improbabile, se non impossibile, che il datore di lavoro sia disposto ad accollarsi il predetto onere qualora l’immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal lavoratore. Tuttavia le pretese del Fisco potranno essere contrastate anche laddove il canone di locazione sia sostenuto direttamente dal lavoratore intestatario del relativo contratto.

A tal fine ulteriori elementi probatori possono essere acquisiti anche utilizzando la documentazione a dimostrazione delle spese correnti sostenute all’estero quali, ad esempio, le spese relative ai ristoranti, di abbigliamento, i biglietti del teatro, del cinema, etc. Si pone però un problema di intestazione in quanto la maggior parte dei predetti documenti non sono né intestati, né formalmente intestabili al contribuente che deve dimostrare l’effettività del domicilio all’estero. Il problema potrà però essere agevolmente superabile effettuando il pagamento delle spese con mezzi in grado di assicurare la tracciabilità. Ad esempio se il contribuente sostiene le spese effettuando il pagamento con carta di credito sarà agevole dimostrare che gli oneri sono stati sostenuti direttamente da lui in occasione della permanenza all’estero.

Si tratta, in buona sostanza, di tenere traccia, anche a distanza di diversi anni, degli oneri sostenuti durante la permanenza all’estero in modo da dimostrare che il domicilio fiscale non è fittizio, ma effettivo. Solo in questo modo il contribuente sarà in grado di opporsi alle circostanziate argomentazioni del Fisco su cui grava l’onere della prova qualora il contribuente non abbia stabilito il domicilio fiscale in un Paese black list. Viceversa se il contribuente ha stabilito il domicilio in un Paese a fiscalità privilegiata sarà quest’ultimo a dover dimostrare, a seguito dell’inversione dell’onere della prova, di avere effettivamente il domicilio fiscale all’estero.

28 marzo 2017

Nicola Forte