Vediamo le scritture contabili per registrare le provvigioni maturate dagli agenti di commercio, tenuto conto delle particolari ritenute che vanno versate dal committente; spesso al momento delle rilevazioni di fine anno vi sono dubbi sulla corretta gestione contabile delle fatture ricevute o da ricevere dagli agenti di commercio
Ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di agenzia sussiste l’obbligo per la casa mandante di operare, al momento del pagamento, la ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef nella misura del 23%, da commisurare:
- come regola generale, al 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte;
- in presenza dell’attestazione di avvalersi nella propria attività dell’opera di lavoratori dipendenti e/o di terzi, al 20% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte;oltre a contabilizzare la contribuzione dovuta alla Fondazione Enasarco.
Le annotazioni che devono essere eseguite in contabilità generale da parte:
-
del soggetto committente, possono assumere le seguenti articolazioni:
- al ricevimento della fattura o della nota di addebito dell’agente di commercio
data Diversi a Debiti verso agenti Provvigioni passive
Erario c/Iva oppure Iva a credito
e, nel rispetto della competenza temporale:
liquidazione della contribuzione Enasarco con l’imputazione della quota a debito dell’agente per riduzione dell’entità delle spettanze rilevate in contropartita alla contabilizzazione delle provvigioni passive:
data Diversi a Enasarco c/contributi Contributi Enasarco Debiti verso agenti
- al ricevimento della fattura o della nota di addebito dell’agente di commercio
- al pagamento della fattura all’agente di commercio si deve necessariamente rilevare la ritenuta alla fonte operata:
data Debiti verso agenti a Diversi a Erario c/ ritenute alla fonte
a Banca c/c
-
dell’agente di commercio, possono assumere le seguenti impostazioni:
- all’emissione della fattura o della nota di addebito dell’agente di commercio:
% data Crediti verso Casa Mandante a Diversi a Provvigioni attive
a Erario c/Iva oppure Iva a dedito
- all’incasso del credito verso la Casa Mandante:
data Diversi a Crediti verso Casa Mandante Banca c/c Crediti verso Erario c/ ritenute
Contributi Enasarco-trattenuta Casa Mandante
- all’emissione della fattura o della nota di addebito dell’agente di commercio:
Ai fini procedurali, si ritiene opportuno rammentare che:
- la ritenuta alla fonte deve risultare applicata su tutti i compensi che sono erogati a favore dell’agente di commercio, al lordo delle trattenute a carico dello stesso per contribuzione Enasarco;
- se le provvigioni vengono incassate nel corso dell’anno successivo a quello in cui sono state contabilizzate nel rispetto del principio di competenza (art. 109 del Tuir), ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, le ritenute alla fonte operate su detti pagamenti, possono risultare scomputate – a scelta dell’agente di commercio – nel periodo d’imposta di competenza o, in alternativa, in quello nel periodo nel quale sono state effettivamente operate, mentre se risultano operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, il loro scomputo deve necessariamente avvenire nel periodo d’imposta nel quale è in concreto avvenuto l’incasso del credito per provvigioni.
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Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno