Le suddette provvigioni concorrono a formare il reddito degli esercizi in cui scadono le rate del contratto.
Vediamo come gestire contabilmente tali provvigioni
La remunerazione degli agenti di commercio: ambito civilistico
Il contratto di agenzia è disciplinato dall’art. 1742 codice civile, che si concretizza qualora una parte (l’agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (il committente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
In termini analoghi l'agente è definito dall'Accordo Economico Collettivo per l'agenzia e rappresentanza commerciale:
"è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona"
così come dalla L. 12 marzo 1968, n. 316 istitutiva del ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, art. 1 comma 2:
"agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate".
Secondo quanto dettato dall’art. 1748 codice civile l’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La remunerazione può consistere in un corrispettivo percentualizzato in base al volume degli affari definiti ovvero in misura fissa per ogni contratto concluso, indipendentemente dal suo ammontare.
Anticipo sulle provvigioni
Nel contratto di agenzia le parti possono concordare l’erogazione di un anticipo sulle provvigioni.
In tal caso, allo scadere del periodo stabilito dalle parti, si calcolerà la differenza tra anticipi percepiti e provvigioni da percepire e saranno regolati saldi positivi o negativi con conguaglio periodico.
In altre parole un anticipo sulle provvigioni spetta e resta all’agente solo nella misu