Accordi di ristrutturazione, Concordato Preventivo e Piano di risanamento: istituti a confronto

la gestione della crisi d’azienda continua ad essere un argomento di interesse per i professionisti: in questo articolo proponiamo un confronto fra le varie procedure concorsuali minori e vediamo i loro principali effetti, con particolare attenzione al caso del fallimento successivo ad una procedura con esito negativo

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Le aziende in crisi che dimostrano di avere elementi su cui fare affidamento per il recupero dei propri crediti, possono adottare una serie di misure atte a favorire il risanamento aziendale e ad evitare la dichiarazione di fallimento.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 L.F.,è la soluzione che si preferisce quando la crisi dell’impresa, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura di concordato preventivo (ex art. 160 L.F.): il concordato preventivo diventa un’opzione inevitabile quando le risorse finanziarie a disposizione dell’impresa sono inferiori al 40% dei debiti aziendali (almeno di quelli esigibili).

Il piano attestato di risanamento , ex art. 67 L.F. non può essere considerato una procedura concorsuale perché non vi è in alcun m odo l’intervento o il controllo della procedura da parte del Tribunale e non è soggetto obbligatoriamente al regime pubblicitario.

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