Il passaggio dal modello Studi di Settore a quello degli Indici di Affidabilità fiscale

uno degli aspetti più temuti dagli operatori dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2017 sarà la gestione del passaggio dagli studi di settore (che dovrebbero essere utilizzati per l’ultima volta in Unico 2017) agli indici di affidabilità/compliance: proviamo a immaginare come funzionerà il futuro…

comm.tel-leggi.bilancio-2Il decreto legge 22 ottobre 2016 n.193, dal titolo «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249, del 24 ottobre 2016, prevede all’ art. 7-bis, l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti.

La normativa prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. La premialità può configurarsi “anche” nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Contestualmente all’adozione degli indici, cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 su “Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie” reca all’articolo 62-bis la disciplina degli studi di settore in base alla quale gli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF sentite le associazioni professionali e di categoria elaborano, in relazione ai vari settori economici, studi al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” disciplina ai commi da 181 a 189, dell’articolo 3, in estrema sintesi le fattispecie individuate nelle more della determinazione degli studi di settore. In particolare, il comma in esame si riferisce ai parametri che l’allora Ministero delle finanze-Dipartimento delle Entrate elaborava e in base ai quali poteva determinare i ricavi, i compensi ed il volume d’affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della attività svolta dal medesimo. Il sistema prevedeva l’identificazione, in riferimento a settori omogenei di attività, di campioni di contribuenti che avevano presentato dichiarazioni dalle quali si rilevavano coerenti indici di natura economica e contabile. Sulla base degli stessi venivano poi determinati parametri che tenessero conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata.

Il passaggio dal modello Studi di Settore a quello indici di affidabilità/compliance

Al fine di comprendere al meglio le novità che, potenzialmente, potrebbero essere introdotte con il nuovo approccio che vede il passaggio dal sistema degli studi di settore a quello degli indici di affidabilità/compliance, può essere utile riproporre quanto illustrato dalla Sose in una presentazione su “STUDI DI SETTORE – E(ri)voluzione dell’istituto sperimentazione di innovazioni metodologiche“, come si evince anche dal dossier che accompagna il decreto legge in commento.

Lo scorso 7 settembre, presso la sede della SOSE, si è tenuta infatti una riunione della Commissione degli Esperti per gli studi di settore durante la quale sono state presentate ad Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali proposte di innovazione metodologica nell’ambito del rapporto fisco-contribuente.

Nel comunicato si legge che il nuovo strumento, che consentirà il superamento degli studi di settore e l’abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo, verrà messo a punto con gradualità. Intanto l’ampliamento della sperimentazione assume priorità già da oggi.

L’indicatore di compliance è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Come funzionerà il nuovo indicatore

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

  • gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;

  • invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa;

  • il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;

  • il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);

  • una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti.

In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità.

29 novembre 2016

Federico Gavioli