Le novità in materia di Controlled Foreign Companies e dividendi esteri

dal 2016 sono iniziati i tentativi di semplificazione per quanto riguarda le società possedute all’estero (le cosiddette ‘controlled foreign companies’ o CFC) ed il trattamento fiscale di eventuali dividendi distribuiti ai soci italiani: le nuove liste di paradisi fiscali (è stata emanata una nuova white list riguardante le CFC), il problema dell’interpello facoltativo, la presentazione della dichiarazione dei redditi…

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Aspetti generali

Il regime fiscale delle società controllate estere (CFC) ha riguardato per anni i soggetti societari ubicati in Stati e territori fiscalmente “privilegiati” o non collaborativi, i redditi dei quali – fatta salva la possibilità di fornire alcune dimostrazioni con effetti disapplicativi della norma – venivano imputati al soggetto controllante residente in Italia.

Queste disposizioni speciali sono state oggetto di recenti innovazioni, a opera dapprima del c.d. decreto internazionalizzazione e in seguito della legge di stabilità 2016.

Allo stato, l’inclusione di una società controllata nel “box” delle CFC, con i conseguenti effetti individuati dalla norma, è fatta dipendere non dallo Stato o territorio di residenza del soggetto estero, bensì da un confronto tra i due livelli di tassazione nominali, italiano ed estero.

Analoghe problematiche sono quelle che riguardano il regime di tassazione al 100% sui dividendi provenienti da e sulle plusvalenze generate in Stati o territori fiscalmente privilegiati.

Le novità intervenute sono state riprese e commentate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4.8.2016.

Nuove regole

Con il decreto «internazionalizzazione» (D.Lgs. n. 147/2015) e la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), è stata innovata la disciplina delle CFC e dei costi relativi a transazioni con partner ubicati in Stati e territori fiscalmente privilegiati.

Superato il sistema delle black list1, l’individuazione del “sistema CFC” avviene ora sulla base del livello di tassazione nominale nello Stato estero, che deve essere inferiore alla metà dell’imposta nominale italiana.

Secondo quanto evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 4.8.2016, n. 35/E (paragrafo 1.2.2), si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, indipendentemente dalla circostanza che tale regime sia previsto da un ordinamento estero che applica un regime generale di imposizione non inferiore al suddetto limite percentuale.

Anche se l’aliquota ordinaria è più elevata, ai fini dell’applicazione delle norme CFC rileva la tassazione reale subita dalla società estera, anche per effetto di regimi fiscali particolari (ad esempio destinati a talune tipologie di soggetti, come le start-up).

I presupposti di applicazione della disciplina CFC, vale a dire il controllo della partecipata estera e la sua localizzazione in uno Stato a fiscalità privilegiata, devono essere verificati di anno in anno, con riferimento alla chiusura dell’esercizio del soggetto estero.

Occorre però considerare che per l’esercizio 2015 vale ancora la logica della black list, ma si tratta di una lista modificata, che rispetto a prima esclude alcuni Stati (Filippine, Malesia, Singapore, Hong Kong).

Sempre con riguardo al 2015, sono in ogni caso esclusi dall’operatività dell’art. 167, comma 4, del TUIR, gli Stati UE e quelli dello SEE (cui comunque poteva applicarsi la disciplina CFC di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167)2.

Dal 2016 in poi

Lo scenario muta nel 2016, anno a partire dal quale deve essere fatto il confronto tra la tassazione nominale italiana e quella del regime fiscale estero: se la seconda è inferiore al 50% della prima, il regime si considera “privilegiato”, a prescindere dall’esistenza di un adeguato scambio di informazioni tra l’Italia e il Paese estero.

Sono espressamente esclusi dalla nozione di «Stati o territori a regime fiscale privilegiato» gli Stati appartenenti all’UE ovvero quelli aderenti allo SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Gli Stati membri dell’Unione europea e gli Stati SEE possono essere, comunque, coinvolti dall’applicazione della CFC rule in virtù del comma 8-bis del TUIR, al ricorrere delle condizioni ivi previste (proventi derivanti per oltre il 50% da passive income, cioè dividendi, royalties, prestazioni infragruppo, oltre alla tassazione inferiore alla metà di quella italiana).

Queste novità comportano l’esigenza, da parte del socio residente in Italia, di effettuare anno per anno il confronto tra le due aliquote nominali, con i problemi pratici dei quali si cercherà di dare evidenza.

Aliquota nominale interna

La determinazione della tassazione nominale italiana viene fatta includendo:

  • l’aliquota IRES vigente nel periodo di imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza considerare le eventuali addizionali;

  • l’aliquota ordinaria IRAP, attualmente pari al 3,9%.

Valgono quindi regole differenti rispetto a quelle relative alle controllate c.d. white list (di cui al citato comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR), secondo le quali il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale interna deve considerare le sole imposte sui redditi, escludendo l’IRAP e fondandosi per quanto possibile sulle convenzioni internazionali3.

Si contrappongono quindi due confronti paralleli:

  • il primo, valido per le CFC «normali» [comma 4], tra livelli nominali di tassazione con inclusione dell’IRAP;

  • il secondo, valido per le CFC white [comma 8-bis], tra livelli effettivi di tassazione escludendo l’IRAP.

Aliquota nominale estera

Secondo le indicazioni fornite dalla circolare, l’aliquota fiscale nominale del Paese estero deve fare riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente.

Se nello Stato di residenza o di localizzazione della società controllata è prevista un’imposta progressiva a scaglioni, va calcolata la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell’ordinamento estero.

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