Ne bis in idem: il punto della situazione

Una breve analisi della giurisprudenza di Cassazione sul problema del cosiddetto ‘ne bis in idem’ riguardo al sistema sanzionatorio penal-tributario.

Con una motivazione abbastanza tranciante la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27814 depositata ieri respinge l’eccezione sul nebis in idem sollevata per il reato di cui all’art. 10-ter del D. Lgs. n. 74 del 2000 nell’ambito di un complesso processo penale.

La Corte rileva e sottolinea

“l’assenza di prova circa la irrevocabilità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano…”, e ritiene pertanto “inammissibile evocare la violazione del precedente giudicato sul medesimo fatto, atteso che la sentenza della CTR è ricorribile per cassazione e non risulta che la stessa non sia stata impugnata, non avendo sul punto la difesa fornito alcuna prova in contrario”.

 

Pertanto, secondo la Corte il caso de quo difetterebbe comunque la prova dell’irrevocabilità della decisione del giudice tributario.

sentenza corte di cassazioneLa suprema Corte, inoltre, condivide l’orientamento, che ritiene maggioritario1, secondo il quale non è deducibile innanzi ai Giudici di Legittimità la violazione del divieto del ne bis in idem, dal momento che, in tale sede, non è possibile l’accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente ai giudici di merito.

Sul punto occorre sottolineare che nell’ordinanza rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27/10/2014 del Tribunale di Torino emergeva chiaramente il riferimento all’irrogazione sanzione amministrativa irrevocabile, infatti, la difesa dell’imputato aveva prodotto la documentazione attestante il debito con l’Agenzia dell’Entrate (comprensivo di capitale, interessi e sanzione), la rateizzazione della somma con la concessionaria Equitalia, a seguito dell’iscrizione a ruolo ed il funzionario della Agenzia delle Entrate, sentito nel procedimento penale, aveva riferito oltre che degli accertamenti fatti, della contestazione in via amministrativa del debito tributario anche del pagamento del debito al momento del procedimento.

In questo contesto, non può che ricordarsi come la Corte Costituzionale, con l’ordinanza 20/05/2016, n. 112, ha restituito gli atti al Tribunale di Bologna per una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata alla luce delle modifiche normative intervenute con la recente riforma dei reati tributari, ad opera del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158, prendendo probabilmente tempo in attesa che sulla questione si pronunci la Corte di giustizia UE, sollecitata direttamente da più Giudici italiani.2.

8 luglio 2016

Valeria Nicoletti

 

NOTE

1 Cass. pen. sentenza n. 20887 del 20.5.2015, Cass. pen. sentenza n. 2662 del 15.10.2013 – dep. 21.1.2014, contra, Cass. Sentenza n. 44854 del 23.9.2014 2014 e n. 33720 del 8.07. 2014, secondo le quali la violazione del divieto del ne bis in idem, risolvendosi in un error in procedendo, consentirebbe ai giudici di legittimità l’accertamento di fatto dei relativi presupposti

2 Tribunale di Bergamo ord. 16 settembre 2015, il relativo procedimento è ora rubricato al n. C-524/15 nella cancelleria della Corte ed è riunito ad altri due rinvii pregiudiziali aventi il medesimo oggetto (C-217/15 e C-350/15).