Anomalie da studi di settore: magazzino e rimanenze

Molti contribuenti stanno ricevendo numerose comunicazioni di anomalia riguardanti gli studi di settore per gli anni passati: queste anonalie posso rappresentare un punti partenza per un accertamento; uno dei maggiori casi statistici di anomalia riguarda il magazzino: alcune possibili accorgimenti nella risposta da fornire al fisco.

Molti contribuenti stanno ricevendo numerose comunicazioni di anomalia riguardanti gli studi di settore per gli anni passati. L’attenzione deve essere molto elevata in quanto la mancata risposta può rappresentare una “fonte di innesco” e l’inizio di un’attività di verifica.

L’esperienza può essere utile per porre in essere degli accorgimenti necessari al fine di evitare in futuro la comunicazione delle predette anomalie.

Per gli esercenti attività commerciali una delle comunicazioni che più frequentemente viene ricevuta riguarda il magazzino (le scorte). Gli indicatori relativi allo studio di settore possono aver rilevato “una durata delle scorte molto alta e comunque superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore, accompagnata da un incremento delle rimanenze finali”. In tale situazione l’Agenzia delle entrate presume che il valore delle rimanenze sia stato “gonfiato” con conseguente “durata delle scorte” di valore particolarmente elevato, oppure con effetto corrispondente ad una “rotazione del magazzino” particolarmente ridotta.

L’unica giustificazione apprezzabile pare essere quella (da Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/2007) riferita ad una politica di approvvigionamento scorte effettuate sul finire dell’anno (gli indicatori fanno una media aritmetica tra le rimanenze finali e iniziali; è evidente che tale valore non costituisce la consistenza media durante l’intero anno).

In alcuni casi la contemporanea presenza di valori delle rimanenze pressoché invariati, nell’arco dell’anno, e di indicatori di coerenza che presentano valori non coerenti rispetto alla media delle imprese del settore, denota generalmente un’anomalia; infatti, se l’incoerenza non è riferibile a una particolare situazione di mercato o relativa alla gestione, potrebbe dipendere dal fatto che non è stato indicato correttamente l’effettivo valore delle giacenze.

Anche in questo caso il Fisco presume una sopravvalutazione delle rimanenze.

Il contribuente, al fine di evitare l’inizio dell’attività di verifica deve fornire le ragioni che potrebbero aver concorso ad un incremento di valori di magazzino.

Ad esempio la circostanza potrebbe essere dovuta ad un incremento degli ordini in prossimità delle festività natalizie.

Tuttavia queste scorte risultano completamente assorbite solo dopo l’inizio dell’anno nuovo in quanto la “campagna di vendita prosegue con buoni risultati fino alla festività del 6 gennaio. La circostanza potrebbe essere in grado di spiegare i valori elevati al 31 dicembre.

In altri casi l’eccessivo approvvigionamento potrebbe essere giustificato con la previsione di crescita del costo delle materia prima. In questo caso, al fine di evitare gli effetti negativi dovuti alla crescita dei prezzi, l’impresa potrebbe aver acquistato oltre misura “gonfiando” il magazzino più del dovuto.

Il contribuente, però, al fine di evitare in futuro la comunicazione di anomalie potrà procedere esaminando con attenzione il risultato degli studi di settore. In questo caso, riscontrando il risultato fornito dagli indicatori di normalità e dagli indici di coerenza potrà fornire preventivamente all’Agenzia delle entrate le spiegazioni necessarie.

Le indicazioni che giustificano le anomalie dovute all’applicazioni di GeRiCo possono essere fornite nello spazio riservato alle annotazioni del Modello Unico 2016. In questo modo, essendo la “giustificazione” preventiva, il contribuente non dovrebbe ricevere alcuna indicazione di anomalia in futuro. Se il Fisco dovesse ritenere sufficientemente convincenti le argomentazioni fornite dal contribuente sarà definitivamente scongiurato il rischio di essere incluso in una lista selettiva o perlomeno questa possibilità non sarà dovuta all’applicazione degli studi di settore.

 

20 luglio 2016

Nicola Forte