Fisco e anagrafe dei conti correnti bancari

una panoramica delle opzioni che ha il Fisco per accedere ai dati dell’anagrafe dei conti correnti

Già a partire dall’anno 2013 è stato avviato il progetto relativo al Sistema di Interscambio Dati (SID), il sistema che permette all’Agenzia delle Entrate di raccogliere informazioni sui conti correnti dei contribuenti.

Si tratta di un sistema che raccoglie e acquisisce direttamente le suddette informazioni, per arrivare poi a capire se il reddito dichiarato è in linea con le movimentazioni finanziarie attuate.

Precedentemente l’Agenzia delle Entrate aveva già la possibilità di accedere ai conti correnti, ma soltanto dopo restringenti autorizzazioni: a partire dall’avvio del nuovo sistema tutto gli è diventato più facile.

Il Sistema di Interscambio Dati (SID) viene utilizzato per creare una anagrafe dei conti correnti, sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche, e servirà principalmente per contrastare l’evasione fiscale ma anche a diversi altri scopi, ad esempio per verifiche sulle dichiarazioni ISEE.

Ogni anno gli operatori finanziari (banche, poste, assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) dovranno comunicare all’Anagrafe Tributaria le informazioni finanziarie dei propri clienti.

Il nuovo sistema registrerà in particolare il saldo iniziale e finale di ogni esercizio.

L’Anagrafe Tributaria raccoglierà i dati riferiti ai conti correnti, ai conti deposito titoli, alle gestioni patrimoniali, ai rapporti fiduciari, alle carte di credito e di debito, ai certificati di deposito, ai buoni fruttiferi, ai conti derivati

oltre che altre informazioni come la frequenza di accesso alle cassette di sicurezza.

I dati confluiranno anche nel sistema SERPICO già da tempo in uso all’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, che raccoglie tantissime informazioni sui contribuenti, al fine dell’effettuazione di controlli incrociati dei dati.

Queste le tempistiche programmate per la comunicazione dei dati al SID:

– entro il 31 ottobre 2013 le informazioni relative al 2011;

– entro il 31 marzo 2014 quelle del 2012;

– a partire dal 2015 i dati degli anni successivi (cioè quelli relativi dal 2013 in poi) dovranno essere inviati entro il 20 aprile di ogni anno.

Le informazioni sono raccolte dall’Agenzia delle Entrate in modo automatico e senza operazioni manuali, per evitare il rischio di infiltrazioni esterne; un sistema basato pertanto sullo scambio application-to-application, da software a software.

A questo punto al contribuente non resta che prepararsi a difendersi dalle presunzioni del Fisco.

La prima cosa utile da fare, visto che l’Agenzia delle entrate chiederà spiegazioni, è quella di conservare tutta la documentazione bancaria, poiché in ipotesi di controllo, il contribuente dovrà riuscire a dare prova che il reddito dichiarato è coerente con il denaro movimentato.

Ad esempio in caso di prestiti o donazioni di denaro da parte di parenti o conoscenti, così come per l’incasso di affitti, stipendi e altri redditi, è consigliabile che i trasferimenti avvengano tramite assegni o bonifici, al fine di poter tracciare le movimentazioni ed essere così in grado di fornire informazioni e documentazione al Fisco.

Da evitare, nei limiti del possibile, l’uso del denaro contante che ovviamente non rientra tra i trasferimenti tracciabili e pertanto più difficile – soprattutto a distanza di tempo – da documentare.

Semplici regole da seguire quindi, ma che potrebbero risultare decisive perché, in caso di richiesta di chiarimenti, l’onere della prova spetta al contribuente.

E’ inoltre possibile all’Agenzia delle Entrate l’incrocio dei dati tra redditometro e comunicazioni finanziarie: come noto, a partire dagli accertamenti sull’anno d’imposta 2009, è in vigore il cosiddetto nuovo redditometro, e la determinazione sintetica del reddito avverrà sulla base di quanto viene disposto nel Decreto del 24 dicembre 2012.

In tale sistema accertativo viene dato rilievo anche alle spese sostenute dai contribuenti così come risultanti dalle banche dati dell’Anagrafe tributaria oltre che a qualunque altro elemento certo, idoneo a palesare una capacità contributiva occultata.

L’autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel novembre 2012, ha dato il suo parere favorevole sull’entrata in vigore di questo nuovo sistema di acquisizione della movimentazione finanziaria.

22 aprile 2015

Roberto Pasquini