L'art. 2219 c.c., cui rimanda per la tenuta delle "scritture contabili di cui ai precedenti articoli" l'art. 22, comma primo, D.P.R. 600/73, stabilisce che "tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".
Anche piccole correzioni in contabilità giustificano l’accertamento induttivo: richiamando contribuenti e imprenditori alla massima chiarezza e trasparenza sulle scritture, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19755 del 19 settembre 2014, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ribaltando il verdetto emesso dalla CTR.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore individuale: è da ritenersi corretto l’operato dei funzionari delle Entrate che hanno effettuato un accertamento induttivo sulla base del fatto che fossero presenti delle abrasioni nel registro dei corrispettivi; sulla presenza di movimentazioni bancarie sospette; su una evidente sproporzione tra le rimanenze finali e iniziali.
La vicenda nasce a seguito di una verifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti di un impresa individuale che gestiva un bar; a seguito di alcuni rilievi evidenziati nella verifica (abrasioni nei corrispettivi, differenza tra rimanenze iniziali e finali e versamenti bancari ingiustificati), l’Agenzia delle Entrate procedeva a notificare all’imprenditore, un avviso di accertamento con cui rettificava le dichiarazioni IVA, IRPEF e IRAP con riferimento al periodo di imposta 2002 e liquidava le maggiori imposte dovute con gli interessi e le sanzioni corrispondenti.
I giudici del merito della CTP, a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento accoglievano il ricorso. La CTR respingeva il ricorso dell’Agenzia delle En