Le regole per la compensazione dei crediti verso la P.A. coi debiti tributari

Una guida alle modalità pratiche (per il contribuente e l’amministrazione coinvolta) degli adempimenti da seguire per compensare i crediti che il contribuente vanta verso la Pubblica Amministrazione, con debiti tributari.

compensazione dei debiti fiscali con i crediti verso la PANel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche alle modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con i debiti tributari.

In questo nostro intervento analizziamo le disposizioni contenute nell’art. 28-quater e 28-quinquies del D.P.R.n.602/73.

La compensazione di crediti con somme dovute a seguito di ruoli

L’art. 31, comma 1-bis, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 20 luglio 2010, ha inserito nel D.P.R. n.602/73, l’art. 28-quater, con il quale ha regolamentato le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, in G.U. n. 152 del 2 luglio 2012, ha fissato le modalità con le quali, a partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Per il raggiungimento dello scopo, il creditore deve acquisire la certificazione prevista dall’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per utilizzarla per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.

Se la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versa all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti degli stessi enti.

Se possono essere oggetto di compensazione i crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, sono compensabili le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento esecutivi, i tributi erariali, regionali e locali, i contributi assistenziali e previdenziali, i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, e le entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione prevista.

Il dettato normativo

L’art.28-quater del D.P.R.n.602/73, così recita:

“ 1. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

A tal fine la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamateall’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimodecreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediantel’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta delcreditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute aseguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quellaprevista per il pagamento del credito.

L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.

Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.

Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Il procedimento

Il titolare del credito, una volta acquisita la certificazione, la presenta all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme sopra indicate.

Qualora il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, è onere del contribuente indicare, contestualmente, le posizioni debitorie che intende estinguere. In assenza di indicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R.n.602/73, secondo le seguenti regole:

  • il concessionario non ha il potere di rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute;
  • in presenza di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute, se non per la eventuale eccedenza, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario;
  • in presenza di rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, soprattassa, pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora ( l’imputazione non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora);
  • in presenza di debiti di imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

L’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i 3 giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice a mezzo email certificata, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione ( ove possibile va utilizzata la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della L.n.183/2011).

Entro il 10 giorno successivo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione.

L’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

L’agente della riscossione deve comunicare all’ente debitore e all’ente impositore entro i 5 giorni lavorativi successivi l’avvenuta compensazione tramite email certificata o piattaforma elettronica.

L’agente della riscossione comunica mensilmente, entro il 10° giorno di ciascun mese, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – l’ammontare delle compensazioni effettuate con l’indicazione del tributo nonché degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell’agente della riscossione oggetto di compensazione.

L’estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all’agente della riscossione.

Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l’aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito, fino alla data di estinzione del debito.

L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo oggetto della certificazione, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa.

Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l’applicazione degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R.n.602/73.

In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’ente debitore dell’importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo ( escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale).

Qualora il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva.

Successivamente, il D.M. del 19 ottobre 2012 ha modificato il D.M. del 25 giugno 2012. Vediamo, in pillole, le novità:

  • sono esclusi dal meccanismo di certificazione, ex D.M. 25 giugno 2012, i crediti nei confronti degli enti SSN nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, sempre che nell’ambito dei piani di rientro o programmi di prosecuzione siano state previste operazioni relative al debito;
  • sono fatte salve le certificazioni già rilasciate dall’ente debitore, in forza dell’art. 11, comma 2, del D.L.n.78/2010, conv. con modif. dalla L.n.122/2010 e quelle rilasciate nell’ambito della gestione del debito sanitario in attuazione dei dei piani di rientro o programmi di prosecuzione;
  • l’ente debitore ( Amministrazione), per i crediti superiori a 10.000 € è tenuto alla verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R.n.602/73;
  • nell’ipotesi di mancato versamento relativamente a cartelle notificate, l’eventuale cessione del credito può essere effettuata solo per l’importo corrispondente al credito indicato nella certificazione, ridotto delle somme per le quali risulta il mancato pagamento;
  • l’impresa creditrice può dare mandato ad una banca ovvero ad un intermediario finanziario abilitato di gestire la procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.

La compensazione di crediti con somme dovute per gli istituti deflativi

istituti deflattivi del contenzioso fiscaleL’art. 9, del D.L. n.35 dell’8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 64 del 6 giugno 2013, titolato “ Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari”, ha aggiunto nell’ambito del D.P.R.n.602/73, l’art. 28-quater, l’art. 28-quinquies – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).

Detta norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l’utilizzo del sistema previsto dall’art. 17, del D.Lgs. n.241/97, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di :

  • accertamento con adesione;
  • definizione degli inviti a comparire;
  • definizione dei pvc;
  • acquiescenza;
  • definizione agevolata delle sanzioni;
  • conciliazione giudiziale;
  • mediazione.

E’ necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’art.9, comma 3-bis, del D.Ln.185, del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2, o ai sensi dell’art.9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato.

Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’art.17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni indicate sono rinviate ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Decreto pubblicato nella G.U. n.18 del 23 gennaio 2014 ( D.M. 14 gennaio 2014), le cui disposizioni, ex art.10 del predetto D.M., entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL D.M. 14 gennaio 2014

L’art. 1, del D.M.14 gennaio 2014 fornisce le definizioni :

a) sono “ crediti certificati”, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto;

b) “certificazione”, è la certificazione dei crediti rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e dell’art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) la “ piattaforma elettronica di certificazione “, è la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

d) “pubblica amministrazione”, è lo Stato, l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale ovvero l’ente del Servizio sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;

e) “ data prevista per il pagamento del credito certificato”, è la data di pagamento indicata nella certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione;

f) “ debiti da accertamento tributario”, sono le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; di definizione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, dell’art. 5-bis, dell’art. 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’art. 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis, dello stesso decreto;

g) “modello F24 telematico”, è il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;

h) “struttura di gestione”, è la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i) “c.s. n. 1778”, è la contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», presso la tesoreria dello Stato;

j) “compensazione”, è la compensazione di crediti certificati con debiti da accertamento tributario, ai sensi dell’art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.

Titolari di crediti certificati

Ai sensi dell’art. 2 del D.M.i soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario ( la compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico). Debiti individuati attraverso gli appositi codici riportati nella tabella allegata al decreto.

Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna «importi a debito versati» del modello stesso.

I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico, in corrispondenza dell’importo dei predetti crediti, esposti nella colonna «importi a credito compensati» del modello stesso. In apposito campo del modello F24 telematico, sono altresì riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione. Nel caso in cui l’importo dei debiti da accertamento tributario

risulti superiore all’ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione.

L’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l’ammontare dei debiti da accertamento tributario e l’importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

Pagamenti perfezionati

Per effetto di quanto indicato nell’art. 3, del D.M. appena pubblicato i pagamenti sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;

b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;

c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto è individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;

d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto;

e) l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.

f) l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all’art. 2, comma 4, sia andato a buon fine.

Nel caso in cui una delle condizioni di cui sopra non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), l’art. 4 del D.M. 14 gennaio 2014 fa carico all’Agenzia delle entrate di trasmettere tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalità telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:

  1. il codice fiscale del soggetto titolare del debito da accertamento tributario;
  2. gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;
  3. la data di presentazione del modello F24 telematico.

La piattaforma elettronica di certificazione comunica all’Agenzia delle entrate, in modalità telematica, l’esito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), specificando:

  1. in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;
  2. in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la ricevuta di cui all’art. 3, comma 2.

In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la comunicazione telematica sopra indicata, registra nei propri archivi l’avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l’importo esposto nei modelli F24 telematici.

Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all’art. 2, comma 4, nonché gli annullamenti dei modelli F24 telematici effettuati dall’Agenzia delle entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell’annullamento delle registrazioni.

Ai fini dei controlli, le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.

Il successivo art. 5 del D.M. sotto osservazione dispone che, al fine dell’utilizzo in compensazione dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modalità ordinaria, oppure dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico, su istanza del creditore, attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica.

L’art. 6 del D.M, prescrive che, con riferimento ai pagamenti perfezionati, la struttura di gestione ripartisce, tra i vari enti impositori, gli importi dei debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le somme corrispondenti ai crediti certificati utilizzati in compensazione, alle disponibilità finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.

Così come indicato nell’art.7, del D.M. 14 gennaio 2014, entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l’importo del credito utilizzato in compensazione.

Il versamento di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure attraverso il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare gli strumenti indicati al comma 2, i versamenti sono effettuati direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per ciascun credito, con la causale «versamento per crediti utilizzati in compensazione tramite F24», seguita dagli estremi identificativi del credito al quale si riferisce il versamento. Con riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base dei dati comunicati dalla struttura di gestione, i singoli Ministeri provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.

L’art. 8, del D.M. dispone che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato,non effettuino i versamenti di cui all’art. 7, la struttura di gestionetrattiene l’importo del credito certificato, utilizzato in compensazione,dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi titolo, a seguito dellaripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’art. 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite il modello «F24 entipubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entratedel 28 giugno 2013. Con riferimento a ciascuna Regione la struttura digestione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato le compensazioni effettuate per ilrecupero delle somme non versate.

Scaduto il termine di cui all’art. 7, comma 1, la struttura di gestione comunica, entro la fine del mese successivo, le somme non recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell’Interno, ai fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti interessati. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.

Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.

Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti certificati utilizzati in compensazione, a partire da quello avente scadenza più remota.

L’art. 9, del D.M. regola le ipotesi di compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all’ammontare deidebiti da accertamento tributario.

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore all’importo dei debiti da accertamento tributario effettivamente dovuto, la differenza è comunicata telematicamente dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell’annullamento, per l’importo corrispondente a tale differenza, delle registrazioni di cui al precedente art. 4, comma 3, esclusivamente con riferimento alle certificazioni per le quali non risultano effettuati versamenti o recuperi di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

Ove l’eccedenza sia imputabile all’utilizzo in compensazione di crediti oggetto di diverse certificazioni, l’eccedenza stessa è imputata a partire dalla certificazione con data di pagamento più remota.

1 aprile 2014

Roberta De Marchi