Conferimento d'azienda e cessione di quote: attenzione all'abuso del diritto

Aggiorniamo (con la più recente giurisprudenza di Cassazione) la casistica di abuso del diritto (ai fini dell’imposta di registro) in caso di conferimento d’azienda seguito da cessione delle partecipazioni della società conferitaria.

conferimento di aziendaIn un recente articolo “Conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio” abbiamo trattato del problema dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale configurabili in tale tipologia di operazione

Ad integrazione dell’articolo pubblicato, si riporta un ulteriore e più recente riferimento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di imposta di registro, l’operazione di costituzione di una S.r.l. con conferimento in essa di un ramo di azienda e la successiva cessione delle quote ad un terzo può costituire abuso del diritto.

Nell’ordinanza n. 5877 del 13.3.2014, la sezione tributaria della Cassazione ha applicato l’art. 20 del T.U. n. 131/1986, procedendo alla riqualificazione (ai fini fiscali) dell’operazione in atto di cessione di ramo di azienda, assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale.

Nel pronunciarsi, la Corte ha precisato che

«costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta (…).

Peraltro, il principio secondo cui, in forza del diritto comunitario, non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscano “abuso del diritto”, cioè che si traducano in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, deve estendersi a tutti i settori dell’ordinamento tributario, e dunque anche all’ambito delle imposte indirette, prescindendosi dalla natura fittizia o fraudolenta della operazione stessa, essendo all’uopo sufficiente anche la mera prova presuntiva, come nella specie. Pertanto incombe sul contribuente la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico, come nel caso in esame (…)».

 

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19 aprile 2014

Fabio Carrirolo