Il nuovo disposto dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 – pur lasciando inalterata la nota II-bis all’art. 1 medesimo (che individua le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa) - ha modificato significativamente il campo di applicazione dell’agevolazione prima casa che, dall’01.01.2014, non è più limitata agli immobili “non di lusso” di cui al DM 2.8.69, ma viene applicata ad immobili abitativi rientranti in alcune specifiche categorie catastali. Più precisamente, la nuova formulazione del suddetto art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 dispone che, dall’01.1.2014, l’imposta di registro deve applicarsi con l’aliquota del 2% “se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis” (immobile ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'ac
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