Nell’ambito di una serie di misure volte a favorire sia l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione sia per agevolarne il cambio ad una nuova prima casa in sostituzione della precedente, viene estesa (da uno) a due anni, la durata del beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per cento relativa all’imposta di registro in caso di alienazione e riacquisto di immobili da destinare a prima abitazione.
Prima casa: più tempo per vendere l’immobile preposseduto e mantenere le agevolazioni
Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine era di un anno); si tratta di una novità importante contenuta nel comma 116, articolo 1, della legge di Bilancio 2025, veicolata nella legge 207/2024.
Quali sono i requisiti per beneficiare dell’agevolazione prima casa
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti. In questo caso, oltre a tutte le informazioni da indicare nella dichiarazione sostituiva, l’acquirente deve espressamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti prima casa (questa dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra l’originario atto di compravendita).
Per usufruire delle agevolazioni prima casa, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni prima casa non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e