Nullo l'accertamento senza PVC

riepilogo schematico della giurisprudenza tributaria relativa alla nullità degli avvisi di accertamento emessi in assenza della necessaria notifica del PVC, come invece previsto dallo Statuto del Contribuente

Si ritiene attuale procedere ad un riepilogo della giurisprudenza di legittimità e di merito relativa alla nullità degli avvisi di accertamento emessi in assenza della necessaria prodromica notifica del P.V.C. disposta dall’articolo 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente.

 

In particolare i Giudici di merito, in senso conforme alla sentenza n. 10381 del 12.05.2011 della Suprema Corte di Cassazione, peraltro recentemente richiamata dagli stessi Giudici di legittimità nella sentenza n. 20770 del 11.09.2013, hanno consolidato il proprio orientamento stabilendo che qualsiasi tipologia di accertamento (anche in assenza di accesso presso la sede del contribuente) debba essere preceduto dal PVC onde consentire un contraddittorio tra le parti nella fase endoprocedimentale e l’eventuale definizione delle sanzioni a 1/6, possibilità non prevista dalla successiva procedura di accertamento con adesione che il contribuente potrà avviare successivamente all’emissione dell’avviso di accertamento la quale prevede la definizione della sanzioni a 1/3.

 

Si condivide l’orientamento giurisprudenziale poiché lo stesso garantisce il rispetto dei diritti di difesa e costituisce un principio generale di diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione adotta nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo (concetto riaffermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Sopropé causa C 349/07).

 

In tal senso si riassume la giurisprudenza che ha disposto la nullità dell’avviso di accertamento emesso in assenza del prodromico PVC indipendentemente dalla tipologia e dal luogo in cui la verifica è stata possa in essere:

CORTE DI CASSAZIONE: sentenza n. 20770 del 11.09.2013;

CORTE DI CASSAZIONE: sentenza n. 10381 del 12.05.2011;

CTR DELLA LOMBARDIA: sentenza n. 118 del 29.10.2013;

CTR DELLA SARDEGNA: sentenza n. 83 del 09.07.2013;

CTR DELLA LOMBARDIA: sentenza n. 32 del 22.03.2013;

CTR LAZIO: sentenza n. 32 del 24.01.2013;

CTR TOSCANA Sezione VIII: sentenza n. 117 del 26.09.2012;

CTR DELLA LIGURIA: sentenza n. 97 del 24.08.2012;

CTR DELLA SARDEGNA: sentenza n. 27 del 18.06.2012;

CTR UMBRIA: sentenza n. 55 del 26.03.2012;

CTR DELLA LOMBARDIA: sentenza n. 4 del 27.01.2012;

CTR DEL PIEMONTE: sentenza n. 13 del 25.01.2012;

CTR DEL PIEMONTE: sentenza n. 38 del 2010;

CTP DI REGGIO EMILIA Sezione II: sentenza n. 185 del 2013;

CTP DI PARMA Sezione VII: sentenza n. 212 del 15.11.2013;

CTP DI REGGIO EMILIA Sezione II: sentenza n. 154 del 25.10.2013;

CTP DI PARMA Sezione VII: sentenza n. 185 del 17.10.2013;

CTP DI PARMA Sezione VII: sentenza n. 183 del 17.10.2013;

CTP DI PARMA Sezione VII: sentenza n. 181 del 17.10.2013;

CTP DI PARMA Sezione I: sentenza n. 125 del 24.07.2013;

CTP DI LECCE: sentenza n. 416 del 24.05.2013;

CTP DI RIMINI: sentenza n. 41 del 23.03.2013;

CTP DI TRENTO Sezione I: sentenza n. 1 del 02.01.2013;

CTP DI REGGIO EMILIA: sentenza n. 159 del 08.11.2012;

CTP DI PARMA Sezione I: sentenza n. 167 del 04.10.2012;

CTP DI PARMA Sezione IV: sentenza n. 38 del 28.02.2012;

CTP DI PARMA Sezione VII: sentenza n. 105 del 05.12.2011;

CTP DI LATINA: sentenza n. 230 del 04.05.2011;

CTP DI TRENTO: sentenza n. 7 del 07.02.2011;

CTP DI REGGIO EMILIA: sentenza n. 173 del 18.10.2010;

CTP DI LATINA: sentenza n. 380 del 09.08.2010;

CTP DI MILANO: sentenza n. 126 del 10.05.2010.

7 gennaio 2014

Paolo Cuccu

Giuseppe Zambello