La guida pratica aggiornata all'invio dello spesometro: predisposizione del modello, le esclusioni ed i casi particolari tra cui le associazioni sportive dilettantistiche

l’invio dello spesometro per l’anno 2012 sta diventando un adempimento estremamente travagliato: abbiamo aggiornato la nostra guida alle modalità di compilazione e di invio del modello, con le risposte ad alcuni dei casi più dubbi

Con comunicato stampa del 7 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate comunica che sarà possibile trasmettere entro il 31 gennaio 2014 in via telematica gli elenchi clienti e fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010, la cui scadenza era prevista entro entro il 12 novembre per contribuenti IVA mensili IVA ed entro il 21 novembr per i contribuenti trimestrali.

Ricordiamo che la periodicità della liquidazione IVA cui fare riferimento è quella dell’anno in cui viene trasmessa la comunicazione, questo rileverà per gli anni successivi al 2012 essendo stato unificato per lo stesso anno il termine al 31 gennaio 2014.

 

L’adempimento è stato oggetto di revisione con l’art. 2 c. 6 DL 02/03/2012 n. 16, conv. nella Legge 26/04/2012 n. 44 e Provvedimento Direttoriale 2013/94908 del 2 agosto 2013.

 

Come per le precedenti versioni i soggetti obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente, gli enti non commerciali per l’attività commerciale o agricola eventualmente svolta, curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa, i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 388/2000, i soggetti “ex minimi” che adottano il regime contabile c.d. super semplificato, soggetti in dispensa dagli adempimenti ex articolo 36 DPR 633/72, le associazioni sportive, gli enti e le associazioni, gli agricoltori compresi quelli in regime di esonero inferiore ai 7.000 € (anche se la circolare 1/13 li ha esclusi per il 2012), quindi tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di detta imposta.

 

Le uniche esclusioni soggettive attualmente sono: STATO, REGIONI, PROVINCIE, COMUNI E GLI ATRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI diverse da quelle previste dall’articolo 4 del DPR 633/72 e i soggetti in regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 e all’articolo 27 commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98 convertito nella Legge 15 luglio 2011 n.111.

Con provvedimento del 5 novembre 2013 n. 2013/128483 sono stati esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013, lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. A decorrere dal 1 gennaio 2014 tali soggetti saranno obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi.

 

Le operazioni che vanno evidenziate devono essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero le operazioni per le quali coesistono i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini di detta imposta.

 

La trasmissione dei dati dovrà avvenire con il consueto canale Entratel o Fiscoline possedendo i necessari requisiti.

 

LE ESCLUSIONI

Accanto alle esclusioni di carattere soggettivo, ben poche, ve ne sono altre di carattere oggettivo estranee dal novero dell’IVA, per cui non vanno indicate le operazioni escluse o fuori campo IVA ex artt. 2,3, 5 e 15 DPR 633/72 e quelle che difettano del requisito della territorialità emesse a committenti non residenti ai sensi degli art. 7-ter e ss. DPR 633/72.

 

Al fine di evitare duplicazioni nelle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate sono previste ulteriori esclusioni riferite al tipo di operazione, in particolare quelle già oggetto di monitoraggio.

 

Si premette che ad oggi non è stato stilato un “elenco ufficiale” delle esclusioni ma in generale si ritiene che non sarebbe necessario inviare oltre a quelle espressamente indicate dalla norma anche le altre operazioni già in possesso dell’Amministrazione. Si ritiene altresì che siano comunque validi i documenti di prassi emanati in occasione dei precedenti appuntamenti con la presentazione degli elenchi.

Tra le operazioni escluse sono da ricomprendere.

– Le operazioni di importazione, in quanto le bolle doganali sono già tracciate dalle Dogane.

– Le operazioni di esportazione di cui all’art. 8 c. 1 lett. a – b del dDPR 633/72, ad eccezione di quelle indirette (art. 8 lett. c) e delle triangolazioni comunitarie. In tema di triangolazioni, la vendita interna fra il primo cedente e il promotore va segnalata in elenco, si tratta infatti di una cessione nazionale non imponibile e non di una esportazione. Vanno pure segnalate le operazioni di prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione e esportazione, ad esempio le spese di spedizione e trasporto disciplinate dall’articolo 9 DPR 633/72 al netto degli importi esclusi come l’anticipo dei diritti doganali.

– Le cessioni e gli acquisti intracomunitari, in quanto censiti dai modelli INTRA, pertanto occorre verificare che l’operazione sia stata oggetto di comunicazione nel modello(esempio pratico: prestazione resa da operatore comunitario a operatore italiano per un servizio internazionale. L’operazione è rilevante in Italia, ma non imponibile art. 9, quindi anche se posta in essere con un soggetto UE non va segnalata in Intrastat e dovrà confluire negli elenchi clienti e fornitori).

– Le operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici “black list” in quanto comprese negli appositi elenchi; anche le operazioni inferiori a 500 euro, pur se non monitorate, non devono essere segnalate nello spesometro.

– Le operazioni che sono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73, e in particolare contratti di assicurazione, di mutuo, contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, e le operazioni effettuate nei confronti dei condomini. Anche con riferimento a questo aspetto è da rimarcare che in alcune fatture relative alle utenze sono ricompresi altri servizi come i noleggi, i leasing di apparecchi ed altro, e che quindi queste operazioni esulano dalle comunicazioni che i gestori dovrebbero effettuare all’Amministrazione Finanziaria, pertanto si ritiene che nel dubbio sia meglio comprendere nell’elenco dello spesometro anche le suddette utenze.

– In genere tutte le operazioni già monitorate dall’Amministrazione Finanziaria come ad esempio locazioni e rogiti immobiliari. Un caso particolare potrebbe essere rappresentato da una compravendita effettuata nel 2013 preceduta da un acconto fatturato nel corso del 2012. Si ritiene che ancorchè l’operazione di compravendita venga poi tracciata e monitorata, l’acconto corrisposto nel 2012 debba comunque essere segnalato nello spesometro.

– Le operazioni attive effettuate nei confronti di privati non certificate da fattura per importi pari o superiori a 3.600,00 €che effettuano il pagamento mediante carte di credito , di debito o prepagate emesse da intermediari finanziari italiani o con stabile organizzazione in Italia. Questa semplificazione impone al contribuente una serie di verifiche.

 

L’esclusione dall’elenco opera in quanto la comunicazione verrà fatta dall’intermediario gestore della carta, il cedente dovrà pertanto accertarsi che la carta sia stata emessa da un intermediario residente e che il cliente effettui l’acquisto in qualità di soggetto privato.

– Non rilevano i passaggi interni nell’ambito della contabilità separata.

– Gli acquisti di carburanti effettuati mediante carte di credito, di debito e prepagate non vanno indicate in quanto già oggetto di monitoraggio, quelle certificate dalla normale scheda carburante vanno comunicate con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi.

 

Vanno invece comunicati i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento, le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi e i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto, nonché i corrispettivi delle farmacie a fronte delle distinte riepilogative ASL.

 

L’OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto di comunicazione: le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

 

L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale determina comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a tal proposito, e per motivi di semplificazione, per i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/12 per gli anni 2012 e 2013, è consentita, pertanto non è obbligatoria, la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo pari o superiore a euro 3.600,00 euro.

Segnaliamo 2 caso particolari:

1) le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3600,00 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto;

2) le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/7 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro.

 

Sono comprese altresì nella comunicazione le seguenti operazioni:

– gli acquisti di beni e servizi da non residenti oggetto di autofattura;

– le operazioni in reverse charge;

– le cessioni gratuite;

– le operazioni in regime del margine per la parte imponibile;

– le operazioni non imponibili escluso art. 8 c. 1 lett. a e b;

– le operazioni esenti.

 

LE MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE E GLI ELEMENTI DA INDICARE

Per la compilazione della comunicazione sono previste due modalità, infatti i dati si possono inviare in forma analitica o aggregata. La scelta è rimessa al soggetto obbligato con il vincolo che l’opzione è vincolante per tutti i dati e per le successive dichiarazioni integrative e sostitutive.

 

In ogni caso è previsto che non si possono aggregare i dati relativi:

– agli acquisti effettuati da operatori RSM;

– acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli;

– acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate dai commercianti al minuto e agenzie viaggio nei confronti di turisti extra UE di importo pari o superiore a 1000,00 euro.

 

Esaminiamo gli elementi da indicare nel formato analitico.

Per le cessioni e prestazioni certificate da fattura:

a) anno di riferimento;

b) numero di Partita IVA o in mancanza CF del cedente o prestatore e del cessionario o committente;

c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti, la data di registrazione della stessa;

d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti, la data del documento;

e) per i documenti riepilogativi (operazioni inferiori a 300,00 euro aggregate nel documento riepilogativo):

numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta;

f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

 

Per le cessioni e prestazioni non certificate da fattura di importo pari o superiore a 3.600,00 euro e operazioni legate al turismo effettuate dai commercianti al minuto e agenzie viaggio nei confronti di turisti estra UE di importo pari o superiore a 1000,00 euro:

a) anno di riferimento

b) CF del cessionario o committente.

  1. c) per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale i dati di cui all’articolo 4 primo comma lettere “a” e “b” del dpr 605/73

  2. d) i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Ai fini della comunicazione degli elementi di cui sopra, il momento a cui fare riferimento è il momento della registrazione ai fini IVA sui prescritti registri ovvero in mancanza al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi articolo 6 DPR 633/72.

 

Esaminiamo gli elementi da indicare nel formato aggregato.

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate da fattura:

a) numero di Partita IVA o in mancanza codice fiscale;

b) il numero delle operazioni aggregate;

c) l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti;

d) importo totale delle operazioni fuori campo IVA;

e) importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;

f) importo totale delle note di variazioni;

g) l’imposta totale sulle operazioni imponibili;

h) l’imposta totale relativa alle note di variazione.

 

Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

 

ALCUNI CASI PARTICOLARI

– In caso di contabilità separata, le fatture relative ai costi promiscui se anche annotate in più registrazioni possono essere indicate una sola volta.

 

– Per gli autotrasportatori è previsto che l’inserimento delle fatture nel modello segue in ogni caso la registrazione delle stesse.

 

– Vanno evidenziati i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110 c. 7 del TULPS, le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi e i

corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

 

– Sono rilevanti i corrispettivi emesse dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative Asl.

 

– Le cessioni gratuite oggetto di autofatture vanno indicate con l’indicazione della partita Iva del cedente

 

– Le fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari per l’importo comunque totale dell’operazione non ripartendo quindi il corrispettivo tra i diversi cointestatari del documento.

 

– Rilevano gli acquisti effettuati dai contribuenti minimi.

 

– Rilevano gli acquisti degli utilizzatori di beni in leasing.

 

– Le operazioni in regime del margine, se non documentate da fattura, rilevano se l’operazione risulta non inferiore a 3.600,00 euro.

 

– Se si emette fattura anche affiancata da scontrino o ricevuta e la si annota cumulativamente nel registro dei corrispettivi fa nascere comunque l’obbligo di comunicare l’operazione a prescindere dal corrispettivo (dal 2014), per il 2012 e 2013 c’è la deroga per i dettaglianti e soggetti assimilati a partire dai 3.600,00 euro.

 

– Contribuenti in regime di esonero ex 36 bis DPR 633/72 devono rendicontare nella comunicazione tutte le operazioni con esclusione di quelle esenti relative ad operazioni finanziarie e assicurative

 

– In presenza di operazioni straordinarie, ad esempio fusione, scissione, conferimento o altre trasformazioni sostanziali, nei quali uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione risulti estinto, l’obbligo ricade sul soggetto che subentra negli obblighi di quello estinto, il subentrante pertanto ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

Se il soggetto non si estingue, l’obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

 

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

E’ indubbio che le associazioni sportive dilettantistiche anche se operanti in regime della Legge 398/1991 siano “soggetti obbligati” all’adempimento.

Il dubbio è, in che modo sono obbligate?

Il quesito che si pongono gli operatori del settore riguarda il fatto se debbano essere “tracciate” nella comunicazione tutte le operazioni poste in essere dall’associazione o solamente le operazioni attinenti l’attività commerciale dell’ente.

Nella precedente versione dello Spesometro, l’Agenzia era intervenuta espressamente con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, nel corpo della quale aveva affermato: “La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA.

Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei seguenti punti: gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

 

In particolar modo il problema è sentito da parte di quelle associazioni sportive e società di capitali sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge 398/1991.

 

Premesso che sarebbe auspicabile al più presto un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia gli spazi di manovra dovrebbero essere attualmente questi:

 

Compilare lo Spesometro con riferimento a tutte le vendite e tutti gli acquisti relativamente a tutte le attività poste in essere sia di carattere commerciale che istituzionale, aderendo così pedissequamente al dettato normativo.

 

Compilare lo Spesometro con riferimento alle sole operazioni relative alla sfera commerciale, agganciandosi al precedente pronunciamento della circolare 24/2011.

A parere di chi scrive, nonostante la Legge 398/1991 prescriva l’annotazione delle sole operazioni attive, nella comunicazione sarebbero da comprendere anche le operazioni passive ancorchè non registrate.

 

Tale assunto non stride in ogni caso con la previsione che le operazioni che vanno evidenziate devono essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero le operazioni per le quali coesistono i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini di detta imposta.

 

9 novembre 2013

Marco Giorgetti