Strumenti deflattivi del contenzioso: le possibilità di compensazione di quanto dovuto dal contribuente

Per aiutare le imprese in difficoltà a saldare eventuali pendenze col Fisco, il Governo ha ampliato le possibilità di utilizzare in compensazione i crediti vantati verso lo Stato anche per pagare i debiti derivanti dall’adesione agli istituti deflattivi del contenzioso.

Istituti deflattivi del contenzioso

L’art. 9, del D.L. n.35 dell’8 aprile 2013, appena convertito, con modificazioni, in legge n. 64 del 6 giugno 2013, titolato “Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari”, ha confermato l’integrazione del D.P.R. n. 602/73, aggiungendo dopo l’art. 28-quater, l’art. 28-quinquies “Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”.

Detta norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l’utilizzo del sistema previsto dall’art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di:

  • accertamento con adesione;

  • definizione degli inviti a comparire;

  • definizione dei pvc;

  • acquiescenza;

  • definizione agevolata delle sanzioni;

  • conciliazione giudiziale;

  • mediazione.

E’ necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’art.9, c. 3-bis, del D.L n. 185, del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2, o ai sensi dell’art.9, c. 3-ter, lett. b), u.p., del medesimo decreto.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’art. 22, c. 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni indicate sono rinviate ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Vediamo, sinteticamente, quali sono le regole per gli istituti interessati dalla norma appena introdotta.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/97 è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’art. 7, con versamento integrale del dovuto ovvero rateizzato (massimo otto rate trimestrali di pari importo fra loro, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di somme superiori a €. 51.646,00 (100 milioni delle vecchie lire). In caso di opzione per il pagamento rateale, il contribuente deve versare, entro venti giorni dalla data di redazione dell’atto di adesione, solo l’importo della prima rata.

DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE

Il D.L. n. 185 del 28 novembre 2008, convertito in legge n. 2/2009, ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. n. 218/97, inserendo il comma 1-bis, attraverso il quale il contribuente può prestare adesione ai contenuti integrali dell’invito a comparire mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

In caso di pagamento rateale, la comunicazione di adesione deve contenere l’indicazione del numero delle rate prescelte. Alla comunicazione, in ogni caso, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. Il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito deve essere effettuato con le modalità di cui all’art. 8.

DEFINIZIONE P.V.C.

L’art. 83, c. 18, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nel D.Lgs. n. 218/1997 l’art. 5-bis, che ha ad oggetto la definizione integrale del verbale di constatazione.

La chiusura della lite potenziale deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo.

Entro i 60 giornisuccessivi alla comunicazione, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione.

Il comma 3 dell’articolo 5-bis prevede la riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo di legge e nella possibilità di versare le somme dovute nei termini e con le modalità di cui all’art. 8.

ACQUIESCENZA

Il beneficio della riduzione delle sanzioni, legato alla rinuncia alla proposizione del ricorso, previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218/97, è sottoposto al pagamento delle somme dovute dall’integrale accettazione del contenuto dell’avviso di accertamento, entro i termini per la proposizione del ricorso.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l’accertamento a rate. E’ necessario, comunque, effettuare il versamento della prima rata entro il termine di presentazione del ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

LA DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI CON RIDUZIONE AD UN TERZO

L’art. 17, del D.Lgs. n. 472/97, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 23, c. 29, lett. b, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n.111, in deroga alle previsioni dell’art. 16, dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento, o di rettifica motivato a pena di nullità.

Il comma 1 obbliga, quindi, gli uffici ad irrogare le sanzioni collegate al tributo, contestualmente all’atto di accertamento o di rettifica (cfr. C.M. N .41/2011).

Il vigente comma 2 dell’articolo 17 del D.Lgs. n.472/97 ammette, quindi, la definizione in maniera agevolata delle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

 

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92, dedicato alla conciliazione giudiziale, ciascuna delle parti può proporre all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

Il processo verbale redatto costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

 

MEDIAZIONE

L’art. 39, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’art.17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, pena l’inammissibilità del ricorso.

La procedura di mediazione si perfeziona col versamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione.

All’istituto, per effetto del rinvio disposto dal comma 8 dell’articolo 17-bis, sono applicabili le disposizioni previste in materia di perfezionamento della conciliazione giudiziale.

8 luglio 2013

Roberta De Marchi