I profili giuridici del contratto di rete

Il contratto di rete è uno strumento molto flessibile inserito nell’ordinamento italiano per aiutare le piccole e medie imprese ad effettuare operazioni in collaborazione senza dover costituire delle specifiche organizzazioni societarie per tali operazioni (AA.VV.)

Contratti tra cooperative sociali e PAIl contratto di rete d’impresa

La comparsa del contratto di rete in Italia testimonia l’introduzione nel nostro sistema giuridico di un modello di contratto quasi o per nulla di diritto interno, quanto invece di una tipologia piuttosto “anglosassone”: uno schema-tipo, quello che il nostro Legislatore ha messo a disposizione delle imprese, estremamente duttile e flessibile; una sorta di modello di partenza, un formulario di base suscettibile di esser integrato di volta in volta, mediante l’inserimento di clausole confezionate ad hoc dalle parti in gioco, che siano in grado di tradurre al meglio la reale volontà dei contraenti motivati all’aggregazione.

Si noti come gli scopi menzionati dal Legislatore per quanto concerne la rete siano quelli tipicamente imprenditoriali: cioè finalità che gli imprenditori già di per sé stessi perseguono (ex art. 2082 c.c.).

 

Vedi anche: Il contratto di rete quale strumento valido per superare la crisi (novembre 2020)

 

 

Forma e finalità del contratto di rete d’impresa

Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la loro capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Quanto alla forma, il contratto può esser redatto seguendo lo schema dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata dinanzi al notaio ovvero dell’atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del Codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Ricordiamo che un altro importante accorgimento, in assenza del quale il contratto non acquista l’efficacia che gli è propria, è l’ iscrizione del contratto stesso nel Registro delle imprese, che dovrà esser curato su iniziativa di ciascun aderente alla rete.

Quanto alle collaborazioni, queste potrebbero riguardare, ad esempio, le seguenti attività: la creazione di un marchio comune, la costituzione di gruppi di acquisto e di vendita, lo sviluppo di beni e servizi innovativi, come pure la definizione di una politica dei prezzi.

Del pari, le attività in comune, potrebbero invece riferirsi a: attività di R&S; allestimento di un laboratorio comune; gestione di piattaforme informatiche/telematiche, ma anche gestione della logistica o dei sevizi post-vendita.

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L’oggetto del contratto di rete

La definizione del programma comune che le imprese si prefiggono di voler seguire, l’esercizio in comune di una o più attività, la definizione delle modalità attraverso le quali si esplicherà tale sinergia, lo scambio di informazioni e di prestazioni: sono questi gli elementi che costituiscono l’oggetto del contratto di rete.

A tal proposito è bene ricordare come la norma tace quanto alla modalità di realizzazione degli obiettivi da perseguire; ecco perché viene rimandata alle varie aziende partecipanti, di volta in volta, alla rete il compito di definire quali saranno le attività che nello specifico potranno consentire il conseguimento di quegli obiettivi.

Proprio tali modalità saranno tradotte, per così dire, in articoli di contratto – nel corpo del testo del contratto di rete – in modo tale che sia chiaro il loro ruolo e la loro valenza chiave, di veri e propri pilastri portanti ai fini dello start up e dello svolgimento delle attività della rete, così costituita…continua nel PDF scaricabile ⇓

 

ApprofondisciRete d’impresa: analisi dei profili giuridici

 

Estratto dal libro “Le reti d’impresa” edito da Maggioli Editore

Autori: Alessandro Addari – Marco Belisario – Manolo Bimbo – Luca Capozucca
Fulvio Fati Pozzodivalle – Giorgio Gentili – Gabriele Micozzi – Piero Netti
Marino Paolinelli – Simona Piccioni – Saverio Sabatini – Giada Santoni – Virginia Tosi

 

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