In tempi di crisi come quelli ai quali stiamo assistendo, il contratto di rete può configurarsi come una soluzione. Un modello di collaborazione fra imprese disciplinato dalla legge, all’interno del quale le imprese coinvolte possono preservare la propria autonomia condividendo obiettivi comuni e nello specifico tutelando l’aspetto occupazionale.
Approfondiamo le caratteristiche di questo modello nei suoi aspetti fondamentali.
Il contratto di rete contro la crisi: premessa
Il nostro ordinamento definisce il contratto di rete come un contratto con cui:
‘’più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnologica o ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa’’[1].
Esso è dunque un modello di collaborazione tra le imprese che, pur mantenendo una propria autonomia, possono realizzare un progetto condiviso e raggiungere obiettivi comuni strategici.
Si tratta dunque di una forma aggregativa ibrida e aggiuntiva che consente il mantenimento dell’indipendenza e dell’identità delle singole imprese partecipanti alla rete permettendo alle stesse di superare quella che potremmo definire “microsomia imprenditoriale”.
Contenuti necessari
Affinché il contratto sia valido ed efficace, nella redazione devono essere indicati determinati contenuti necessari quali:
- Nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni soggetto partecipante alla rete;
- Denominazione e sede della rete;
- Indicazione degli obiettivi strategici e delle modalità di raggiungimento di tali obiettivi;
- Durata del contratto;
- Definizione del programma di rete;
- Regole per l’assunzione delle decisioni degli aderenti o di modifica del programma di rete.
Elementi facoltativi
- il fondo patrimoniale;
- l’organo comune;
- le cause di recesso anticipato;
- le modifiche, a maggioranza, del programma di rete.
I soggetti del contratto di rete
Dal punto di vista soggettivo, non è previsto un numero minimo di aderenti al contratto, quindi questo può essere sottoscritto anche solo da due imprenditori e la legge non pone vincoli riguardo forme giuridiche, numero di partecipanti, localizzazione dell’attività, settore produttivo e distributivo, natura dei servizi e delle merci, etc.
Difatti, la rete di imprese può anche essere mista ovvero costituita da imprese individuali, associazioni senza scopo di lucro, società, fondazioni, consorzi, cooperative, società collegate e controllate.
La rete dovrà essere aggiornata ogniqualvolta ci saranno modifiche nei nominativi degli aderenti all’originaria sottoscrizione, a cura dell’impresa coinvolta nell’atto modificativo e presso l’ufficio in cui tale impresa è iscritta[2].
Obiettivi
Fondamentale nel contratto di rete è l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei “retisti” e le modalità concordate dagli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi: si tratta di fissare i meccanismi che hanno lo scopo precipuo di consentire una apposita verifica della capacità del contratto di rete di fornire vantaggi tangibili a tutti i partecipanti alla stessa.
Durata
La normativa non si esprime sulla durata del contratto la quale può essere stabilita dalle stesse imprese partecipanti alla rete commisuratamente al tempo necessario per raggiungere gli obiettivi e gli scopi comuni indicati nel programma di rete di cui si dirà tra breve.
In assenza di disdetta da parte di chi non intende mantenere il vincolo, le parti possono anche decidere di rinnovare tacitamente il contratto alla scadenza.
Programma di rete
Il programma di rete rappresenta il centro del contratto, in quanto la sua specifica definizione costituisce la base per la riuscita dell’aggregazione.
Numerose e svariate possono essere le attività oggetto del programma di rete come ad esempio:
- studio, implementazione e sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, commerciali o industriali;
- creazione di campagne pubblicitarie;
- creazione di sistemi integrati per gli ordini, le richieste e l’assistenza post vendita dei clienti;
- esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa;
- partecipazione a manifestazioni, fiere e mostre di settore;
- realizzazione di programmi formativi e di aggiornamento professionale per le risorse umane;
- condivisione di procedure atte a garantire migliori standard produttivi nel rispetto delle politiche ambie