Nel precedente articolo “Il contratto di rete, la rete-soggetto e la rete con causale di solidarietà”, si sono tratteggiati i contratti di rete, nel presente invece si individuano gli aspetti fiscali e quelli contabili. In particolare della rete-soggetto.
I contratti di rete
E’ opportuno ricordare che i contratti di rete (Art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009, n. 33) possono essere di tre tipologie (Circolare dell’Agenzia delle Entrate, del 18 giugno 2013, n. 20/E):
- rete-soggetto: è dotata di un fondo patrimoniale, ha un soggetto esecutore, ha (in realtà, può optare per) la soggettività giuridica, è dotata di partita Iva, deve iscriversi al registro delle imprese ed è obbligata a predisporre un bilancio;
- rete senza soggettività giuridica, ma con soggetto esecutore (o organo comune) che ha la rappresentanza delle imprese aderenti (cd. Rete-contratto con rappresentanza);
- rete senza soggettività giuridica e con soggetto esecutore che non ha la rappresentanza delle imprese aderenti (cd. Rete-contratto senza rappresentanza);
a cui si è aggiunta una nuova tipologia (si vedano i nuovi commi, da 4-sexies a 4 octies, introdotti nel predetto art. 3, del D.L. n. 5/2009):
- contratto di rete con causale di solidarietà che tende a favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere danneggiate da crisi economiche, così dichiarate con provvedimento delle autorità competenti.
Inoltre, ritorna utile evidenziare che la rete-soggetto, per acquisire la soggettività giuridica, abbisogna delle seguenti tre condizioni:
- la redazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente;
- la costituzione del fondo comune;
- l’iscrizione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
E, come l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18 giugno 2013, n. 2013 ha sottolineato:
- l’acquisizione della soggettività giuridica “non è mai attribuita, seppure a determinate condizioni, automaticamente, ma solo su base opzionale, subordinata all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese”;
- la “rete di imprese” è configurata non solo come un semplice accordo tra imprese ma, con un determinato presupposto, come “organizzazione” autonoma, in quanto può essere dotata di autonoma soggettività giuridica.
Infine, si deve argomentare che la presenza dell’organo comune, autorizzato a svolgere un’attività anche se di natura commerciale con i terzi, e del fondo patrimoniale, come anticipato, non significa che il contratto di rete sia dotato di soggettività giuridica.
Per opportuna conoscenza, si fa presente che il contratto di rete standard è riportato nell’Allegato A al D.M. 10 aprile 2014, n. 122, del Ministero della giustizia, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico.
Come precisa la “Guida al contratto di rete in formato elaborabile”, pubblicata il 13 maggio 2020 da InfoCamere S.C.p.A., il contratto di rete in formato elaborabile, firmato digitalmente da tutte le imprese contraenti, deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello 69, tenendo presente che, per l’iscrizione del contratto di rete nel registro imprese:
- se si tratta della prima iscrizione, tutte le imprese partecipanti devono inviare una comunicazione unica (tramite ComunicaStarweb), allegando i seguenti documenti: il contratto di rete in formato elaborabile con codice B07 (Atto XML); la ricevuta di registrazione dell’Agenzia delle Entrate sottoscritta digitalmente con codice Q22 (Ricevuta Registrazione) per documentare l’avvenuta registrazione fiscale;
- se si tratta dei successivi eventi modificativi al contratto di rete, la comunicazione parte solo dall’impresa di riferimento.
Gli aspetti contabili: la fatturazione e contabilità
Gli aspetti contabili della rete riguardano:
- la fatturazione;
- la gestione della contabilità.
Secondo la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giulio Maria – Nota 10/2013 n. 11/2013, per la fatturazione ci sono tre opportunità:
- la fatturazione è seguita dalla rete;
- la fatturazione è curata dal soggetto esecutore, che ha la rappresentanza delle imprese partecipanti;
- e la fatturazione è affidata alle singole imprese partecipanti.