Il contratto di rete, nelle sue diverse tipologie, è strumento che consente agli aderenti di poter migliorare, sotto vari aspetti, la propria attività.
In questo periodo particolare, legato alla pandemia, è chiamato anche a salvaguardare lo stato occupazionale nelle imprese partecipanti.
Introduzione al contratto di rete
L’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009, n. 33, offre la seguente definizione di contratto di rete:
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
In sostanza, con il contratto di rete gli imprenditori che vi partecipano rinunciano parzialmente alla loro spiccata e spinta individualità per giungere ad una collaborazione stretta che conduce a migliorare, sia come singoli che collegialmente, la capacità di ammodernare, aggiornare le rispettive aziende, nonché di misurarsi sul mercato.
Per raggiungere questo obiettivo, si impegnano – di qui la rinuncia ad una parte della loro individualità – attraverso un comune programma di rete a cooperare, a partecipare in determinate forme e in determinati settori – noti prima dell’adesione al contratto – riguardanti naturalmente le proprie imprese, oppure a informarsi reciprocamente o a fornirsi a vicenda prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.
Altro obiettivo che il contratto di rete può perseguire è l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto di ciascuna impresa.
In quanto alla collaborazione, la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giulio Maria, con Nota del 04/2015, n. 6/2015, ha individuato, non a carattere esaustivo, i settori di possibile collaborazione imprenditoriale, come da Allegato A.
Un ampliamento del contratto si può realizzare attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune (una sorta di capitale sociale) e la nomina di un organo comune (una sorta di consiglio di amministrazione) delegato ad amministrare, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
L’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune (non vincolanti per partecipare al contratto di rete) non comporta necessariamente che il contratto di rete sia dotato di soggettività giuridica, per cui ci sono contratti di rete con soggettività giuridica e contratti di rete senza soggettività giuridica. In ordine all’organo comune, lo stesso può essere monocratico o collegiale (si veda il D.M. 10 aprile 2014, n. 122).
Come ha chiarito la Circolare del 15 febbraio 2011, n. 4/E, dell’Agenzia delle Entrate, l’adesione al contratto di rete non determina l’estinzione o la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che vi partecipano, né comporta di diritto l’attribuzione di soggettività tributaria alla stessa rete.
Le configurazioni dei contratti di rete
Il fatto che il contratto di rete sia dotato dell’organo comune, autorizzato a svolgere un’attività anche se di natura commerciale con i terzi, e del fondo patrimoniale, come anticipato, non significa che sia dotato di soggettività giuridica. In pratica, i contratti di rete possono essere di tre tipologie, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18 giugno 2013, n. 20/E:
- Rete soggetto: è dotata di un fondo patrimoniale, ha un soggetto esecutore, ha la soggettività giuridica, è dotata di partita Iva, deve iscriversi al Registro delle imprese ed è obbligata a predisporre un bilancio;
- Rete senza soggettività giuridica, ma con soggetto esecutore (o organo comune) che ha la rappresentanza delle imprese aderenti (cd. Rete-contratto con rappresentanza);
- e Rete senza soggettività giuridica, ma con soggetto esecutore che non ha la rappresentanza delle imprese aderenti (cd. Rete-contratto sen