I contratti di rete per le PMI sono uno strumento di collaborazione, da cui possono derivare benefici fiscali, finanziamenti agevolati e incentivi alla digitalizzazione per una crescita condivisa e sostenibile. Proponiamo una panoramica di questo contratto a volte poco conosciuto, illustrandone rischi e vantaggi.
I contratti di rete per le piccole e medie imprese (PMI) prevedono una forma di collaborazione che consente alle aziende di unire le forze per accrescere competitività e innovazione, senza rinunciare alla propria autonomia.
Tali contratti sono stati introdotti nel 2009 e progressivamente potenziati mediante una serie di interventi normativi che ne hanno ampliato le possibilità operative. I contratti di rete si distinguono per la possibilità di cooperare senza compromettere l’autonomia gestionale delle imprese partecipanti.
In particolare, tali contratti permettono alle aziende di condividere risorse, competenze e strategie per incrementare la competitività e sostenere l’innovazione. In particolare, alla luce delle politiche di incentivo varate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Attraverso un programma comune, le imprese coinvolte possono condividere risorse e competenze; beneficiando di vantaggi fiscali e amministrativi che rendono questa tipologia contrattuale particolarmente vantaggiosa.
Infatti, a livello fiscale, infatti, le imprese in rete possono usufruire di agevolazioni specifiche che spaziano dai crediti d’imposta per la ricerca e sviluppo agli sgravi previsti per gli investimenti in beni strumentali e digitali. Inoltre, l’accesso ai finanziamenti bancari è facilitato da un miglioramento del rating aziendale, connesso alla maggiore solidità finanziaria del gruppo di imprese.
Contratti di rete: normativa vigente e quadro giuridico
I contratti di rete sono regolati dal Decreto legge n. 5 del 2009, convertito in legge n. 33 del 2009, e successivamente integrata da altri interventi normativi, tra cui il Decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010.
Tale disciplina ha subito ulteriori aggiornamenti con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di collaborazione tra le imprese, mantenendo un equilibrio tra flessibilità contrattuale e certezze giuridiche. La normativa si è ampliata anche in risposta alle esigenze specifiche delle PMI italiane, puntando su incentivi alla crescita innovativa e alla competitività.
Struttura del contratto di rete
Il contratto di rete può assumere due peculiari forme giuridiche. La rete-contratto, in questa forma, le imprese partecipanti si uniscono in una struttura flessibile, senza dare vita a un nuovo soggetto giuridico. Le imprese rimangono autonome ma si impegnano reciprocamente a collaborare su uno o più progetti specifici.
Le obbligazioni contrattuali restano in capo alle singole imprese, con diritti e doveri legati esclusivamente alle attività della rete. In secondo luogo, vi è la rete-soggetto: con questa configurazione, il contratto di rete assume personalità giuridica autonoma rispetto ai singoli aderenti e può possedere un fondo patrimoniale proprio.
Tale soluzione è indicata per attività che richiedono una struttura organizzativa centralizzata e una gestione patrimoniale comune, utile per operazioni complesse o per partecipare a bandi pubblici.
Requisiti formali e contenuti del contratto di rete
Il Decreto Ministeriale n. 122 del 2014 ha definito il modello standard per la redazione e registrazione dei contratti di rete presso il Registro delle Imprese.
Secondo le disposizioni, il contratto deve contenere:
- identificazione delle imprese partecipanti: con l’elenco dei sottoscrittori originari e delle modalità di adesione di nuovi membri;
- programma di rete: include obiettivi strategici, modalità di misurazione dei risultati e specifiche aree di collaborazione (es. innovazione tecnologica, ricerca di nuovi mercati);
- durata e modalità di recesso: definizione del periodo di validità e delle condizioni per il recesso anticipato da parte delle imprese aderenti;
- struttura di governance: il contratto può prevedere un organo comune per la gestione delle attività condivise, con specifici poteri e responsabilità