La class action entra nel rito tributario

La Cassazione ha aperto anche ai processi tributari la possibilità di “class action”, cioè di ricorso cumulativo da parte di più contribuenti.

La class action entra nel rito tributario

class action caratteristicheSecondo La Corte di Cassazione (sentenza n. 4490 del 22.02.2013) è legittimamente proponibile un unico ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti contro diverse cartelle di pagamento ove le stesse abbiano ad oggetto identica questione, in quanto nelle disposizioni che regolano il processo tributario non vi sono norme che impediscano l’azione giudiziaria cumulativa.

Con una interessante ed articolata sentenza, gli Ermellini affrontano nuovamente la controversa questione della legittimità dei ricorsi cumulativi nel rito tributario, schierandosi definitivamente dalla parte dei contribuenti e dell’abbattimento delle spese legali e, comunque, sposando la tesi già sostenuta in precedenti pronunciamenti che, tuttavia, limitavano la riunione ai casi in cui il ricorso era fondato su questioni di diritto (Cass. 21955/2010) e non di fatto, ovvero solo in caso di identiche questioni di fatto e di diritto (Cass. n. 10578/2010 e n. 14378/2010).

Ma non va trascurato neanche l’orientamento contrario, espresso con la sentenza n. 14378/2010, con la quale la Corte – giudicando inammissibile il ricorso cumulativo di alcuni liberi professionisti che chiedevano il rimborso dell’Irap – ha ritenuto che nel processo tributario le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono quando si sia di fronte ad un unico atto impositivo dal carattere unitario, coinvolgente – nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria – un pluralità di soggetti, dovendo essere proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati.

L’indispensabilità di un concreto nesso tra l’atto di imposizione e la contestazione del singolo contribuente richiede necessariamente – secondo i Supremi Giudici – che ricorrano questioni di fatto comuni, che non siano soltanto uguali astrattamente, ma consistano anche in un identico fatto storico.

 

L’odierno pronunciamento capovolge entrambi i giudizi di merito che avevano sancito l’inammissibilità del ricorso introduttivo proprio in quanto

“illegittimamente proposto cumulativamente e collettivamente avverso separati atti impositivi emessi a carico di distinti proprietari di immobili aventi diverse caratteristiche” e, quindi, ritenendo inapplicabile al caso in specie l’art. 103 c.p.c. (“Piu’ parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”)

sul rilievo che

“nel processo tributario non viene espressamente disciplinato ne’ il ricorso cumulativo ne’ quello collettivo”.

 

La Corte di Cassazione, accogliendo le censure dei ricorrenti, afferma invece che il procedimento tributario, come delineato dal D. Lgs. n. 546/1992, non contiene alcuna norma in ordine al cumulo dei ricorsi prevedendo solo l’ipotesi del litisconsorzio necessario (art. 14) e della riunione dei ricorsi (art. 29).

A giudizio della Corte, dunque, il panorama si completa grazie all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 che contiene il rinvio alle norme del codice di procedura civile, nei limiti della loro compatibilità con le peculiarità del rito tributario. In tale ambito normativo, quindi

“può pertanto affermarsi l’applicabilità al processo tributario dell’art. 103 c.p.c … applicabilità, peraltro, già ritenuta da questa Corte (con sentenza n. 171/91) o, comunque, non esclusa in linea di principio (Cass. n. 10578/2010)”.

 

Per meglio comprendere le ragioni del nuovo orientamento del giudice di legittimità occorre rammentare come l’istituto del litisconsorzio (fattispecie che regolamenta la presenza di una pluralità di parti nel processo) sia la diretta applicazione del principio dell’economia e della non contraddittorietà dei giudizi.

Rispetto al rapporto che lega le parti fra loro, il litisconsorzio può essere necessario (art. 102 c.p.c.) o facoltativo (art. 103 c.p.c.).

Nel primo caso, la decisione non può essere pronunciata che in confronto di più parti, tenuto conto che il rapporto sostanziale che si fa valere è unico rispetto a più soggetti. Alla base del litisconsorzio necessario c’è, dunque, un legittimazione ad agire necessariamente congiunta, determinata dalla contitolarità del rapporto sostanziale affermato (i.e. controversie catastali).

Il litisconsorzio facoltativo, invece, si verifica quando, per ragioni di opportunità pratica (e, quindi, proprio per realizzare il principio dell’economia dei giudizi ed evitare la possibilità di giudicati contrastanti), più azioni vengono esercitate nello stesso processo. Non si tratta di una riunione imposta dalla legge (come nel caso di litisconsorzio necessario), sicchè le varie azioni potrebbero anche essere decise separatamente e ciò è possibile nei seguenti limiti:

  1. litisconsorzio facoltativo proprio, quando più persone possono agire o essere convenute nello stesso processo a condizione che tra le cause proposte esista connessione per l’oggetto (petitum) o per il titolo (causa petendi);

  2. litisconsorzio facoltativo improprio, quando la decisione delle cause dipende dalla soluzione di identiche questioni.

 

Ciò premesso, chiarisce la Corte che

“non si rinviene all’interno del processo tributario alcuna incompatibilità con l’istituto del litisconsorzio improprio ex art. 103 c.p.c., non ostando alla legittimità della proposizione di ricorso collettivo, proponente identiche questioni per tutti i ricorrenti, ne,’ sicuramente, la ‘prassi’ contraria (posta a fondamento della decisione della C.T.R.), ne’ le norme invocate dal controricorrente che, invece, secondo la prospettazione difensiva, fonderebbero l’inammissibilità di un atto che pretenda di tutelare diversi soggetti per distinte cartelle”.

 

Al giudice di legittimità, infine, non paiono ostative neanche eventuali circostanze fattuali che potrebbero, potenzialmente, diversificare le posizioni dei singoli ricorrenti

“soccorrendo in tal caso e nella ricorrenza dei presupposti di legge, la separazione delle cause espressamente prevista dal II comma dell’art. 103 c.p.c. (Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e’ istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza)”.

 

6 aprile 2013

Valeria Fusconi