Accertamento con adesione: inoppugnabile e immodificabile

l’accertamento con adesione non può essere impugnato, integrato o modificato: pertanto il Fisco non può legittimamente pretendere di modificare il maggiore imponibile definito (e gli altri elementi sui quali si è formato l’accordo), anche nel caso in cui tale modifica sia motivata dalla presenza di un errore materiale

L’accertamento con adesione non può essere impugnato, integrato o modificato. Questa “irretrattabilità” rende inammissibile l’impugnazione del diniego di rimborso chiesto dal contribuente, in seguito alla scoperta di documenti “nuovi”, mentre l’Amministrazione Finanziaria non può legittimamente pretendere di modificare il maggiore imponibile definito (e gli altri elementi sui quali si è formato l’accordo), anche nel caso in cui tale modifica sia motivata dalla presenza di un “errore materiale”…

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