Essendo stati computati costi nel processo verbale come sopravvenienze attive dell’anno successivo, deve essere ammesso il rimborso non solo delle somme pagate in eccesso per i costi non di competenza, ma anche di quelli indicati nel reddito imponibile e relativi alle sopravvenienze attive e corrispondenti ai costi privi di certezza.
Accertamento con adesione: procedura
L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso disciplinato dall’art. 1 comma 1 del D.lgs. n. 218/1997 e costituisce una specie di accertamento che si svolge in contraddittorio tra l’ufficio e la parte ed è il risultato di un accordo concluso con un atto definitivo a cui non segue alcun contenzioso, applicabile sia alle imposte dirette e all’Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale.
La procedura di adesione contenuta nel D.lgs n. 218/1997 può essere iniziata dal contribuente se è stato oggetto di verifiche, ispezioni o, in alternativa, se ha ricevuto un avviso di accertamento o rettifica.
Nel primo caso può richiedere all'amministrazione la formulazione di una proposta di accertamento concordabile, mentre nella seconda è il contribuente che deve formulare un'istanza di concordato, qualora l'avviso di accertamento non sia stato preceduto da un invito a comparire.
In alternativa, anche l’ufficio può promuovere la procedura mediante notifica di un invito a comparire, con l’indicazione dei periodi interessati, il giorno e il luogo di comparizione.
E’ chiaro che dall’accertamento con adesione deriva un beneficio per il contribuente che consiste nella sospensione dei termini per la presentazione del ricorso innanzi al giudice tributario; il termine (60 giorni dalla notificazione dell’atto impositivo) è sospeso dalla data di presentazione dell'istanza di adesione da parte del contribuente per un periodo di 90 giorni dalla notifica dell’atto.
L’amministra