Accertamento con adesione, rimborso ammesso

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 13 settembre 2023

L’istanza di rimborso è ammessa nella procedura dell’accertamento con adesione se attiene ad errori contenuti nel p.v.c. e poi trasfusi nell’atto di definizione da parte dell’ufficio.
Essendo stati computati costi nel processo verbale come sopravvenienze attive dell’anno successivo, deve essere ammesso il rimborso non solo delle somme pagate in eccesso per i costi non di competenza, ma anche di quelli indicati nel reddito imponibile e relativi alle sopravvenienze attive e corrispondenti ai costi privi di certezza.

Accertamento con adesione: procedura

accertamento adesione rimborso ammessoL’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso disciplinato dall’art. 1 comma 1 del D.lgs. n. 218/1997 e costituisce una specie di accertamento che si svolge in contraddittorio tra l’ufficio e la parte ed è il risultato di un accordo concluso con un atto definitivo a cui non segue alcun contenzioso, applicabile sia alle imposte dirette e all’Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale.

La procedura di adesione contenuta nel D.lgs n. 218/1997 può essere iniziata dal contribuente se è stato oggetto di verifiche, ispezioni o, in alternativa, se ha ricevuto un avviso di accertamento o rettifica.

Nel primo caso può richiedere all'amministrazione la formulazione di una proposta di accertamento concordabile, mentre nella seconda è il contribuente che deve formulare un'istanza di concordato, qualora l'avviso di accertamento non sia stato preceduto da un invito a comparire.

In alternativa, anche l’ufficio può promuovere la procedura mediante notifica di un invito a comparire, con l’indicazione dei periodi interessati, il giorno e il luogo di comparizione.

E’ chiaro che dall’accertamento con adesione deriva un beneficio per il contribuente che consiste nella sospensione dei termini per la presentazione del ricorso innanzi al giudice tributario; il termine (60 giorni dalla notificazione dell’atto impositivo) è sospeso dalla data di presentazione dell'istanza di adesione da parte del contribuente per un periodo di 90 giorni dalla notifica dell’atto.

L’amministra