La Corte di Cassazione ha confermato che l’accertamento con adesione, una volta firmato, diventa definitivo e non impugnabile, stabilendo che il pagamento ne completa l’efficacia.
Questo chiarimento rafforza il ruolo dell’accordo tra contribuente e fisco, rendendo chiara l’incompatibilità tra sottoscrizione e successiva impugnazione.
Approfondiamo tutti i dettagli della decisione.
Una volta intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’atto di adesione da lui sottoscritto, non consentita dall’Ordinamento.
Il rapporto d’imposta tra l’Amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, e qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto esso sarà comunque regolato solo dall’atto impositivo originario.
Il caso: accertamento con adesione non impugnabile
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di (non) impugnabilità dell’accertamento con adesione una volta sottoscritto.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento in qualità di ex socia responsabile, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2495 codice civile.
Secondo l’Ufficio, la società, quando era ancora esistente, aveva conseguito una plusvalenza in seguito all’assegnazione di un immobile alla socia. L’Amministrazione, pertanto, procedeva alla ripresa della tassazione sulla plusvalenza realizzata dalla società, con la conseguente responsabilità della stessa socia ex art. 36 cit.
La contribuente proponeva istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sottoscrivendo il relativo verbale, e decidendo poi, tuttavia, di non versare le somme liquidate a s