Concordato preventivo: il deposito giudiziale

la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni prevede il versamento di un deposito a garanzia delle spese che dovrà sostenere la procedura concorsuale: ecco quali sono i fattori in base ai quali calcolare tale deposito

L’imprenditore che voglia accedere alla procedura di concordato preventivo, al fine di evitare il fallimento della propria società, deve munirsi di tutti i mezzi a ciò necessari, ivi compresi quelli economici che consentano in concreto la gestione della procedura medesima: in caso contrario non sarebbe possibile per il Commissario Giudiziale e per gli organi concordatari “avere strumenti finanziari fisiologici alla procedura” e necessari alla stessa. Al riguardo, l’art. 163 L.F. prevede che il proponente della domanda di concordato depositi una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura e non più, come in passato, l’intera somma. Peraltro, il Giudice Delegato può anche ridurre ulteriormente tale percentuale, purché non sia inferiore al 20% di tali spese, ovvero disporre che la suindicata somma venga in tutto o in parte investita con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale (art. 34 L.F.).

Nel caso di una procedura di concordato preventivo cessio bonorum, ovvero con liquidazione dei beni, il deposito giudiziale richiesto alla debitrice deve essere capiente da coprire, oltre alle spese vive della procedura (atti, marche da bollo e raccomandate) anche il compenso spettante agli organi della procedura (Commissario e Liquidatore Giudiziale) ed dei loro coadiutori ( periti, consulenti del lavoro, avvocati…).

Per quantificare il compenso spettante al Commissario Giudiziale, da assumere ai fini del deposito in parola, occorre sostanzialmente fare riferimento alle tariffe giudiziali (recentemente approvate dal legislatore, DM 25.1.2012 Ministero della Giustizia n. 30) che sono determinate applicando una percentuale sull’ammontare dell’attivo inventariato e sul passivo accertato. Ad ogni modo, l’importo stimato dalla debitrice, in sede di ricorso per concordato non potrà considerarsi definitivo atteso che, in sede di liquidazione del compenso del Commissario, il Tribunale potrà tener conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza della procedura, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni.

Come detto, tra le spese di procedura si annovera, anche, il compenso del Liquidatore Giudiziale il quale, una volta omologata la proposta concordataria, procederà alla liquidazione dell’attivo concordatario e all’estinzione delle passività concorsuali nel rispetto delle percentuali approvate dai creditori in sede di adunanza. Il compenso del Liquidatore si calcola nel medesimo modo visto per il Commissario Giudiziale, ovvero mediante una percentuale da applicarsi sull’ammontare dell’attivo realizzato (e non sull’attivo inventariato) e sul passivo accertato. Tuttavia, al fine di ottenere un notevole risparmio dei costi della procedura, la debitrice può designare alla liquidazione dell’attivo concordatario il proprio Liquidatore Sociale (che opererà sempre sotto la supervisione del Commissario Giudiziale), ovvero affidare tale incarico ad un soggetto nominabile a Curatore: è prassi, infatti, in diversi Tribunali, che l’incarico di Liquidatore venga affidato ad un professionista legittimato ad assumere la carica di Curatore, ovvero che possieda i requisiti previsti dall’art. 28 della L. Fallimentare (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti…).

Tra le altre spese di procedura si annoverano, anche, i costi per le comunicazioni di interesse della massa sostenuti per offrire, ai soggetti interessati, la maggior informativa possibile. Sul punto, però, bisogna segnalare che, a seguito delle recenti modifiche intervenute in materia di comunicazioni nell’ambito delle procedure concorsuali (decreto sviluppo 2.0), è prevista una drastica riduzione di detti costi, poiché le predette comunicazioni dovranno necessariamente essere effettuate a mezzo posta elettronica non rendendosi necessario, quindi, l’invio di raccomandate e plichi postali presso il domicilio dei creditori e debitori.

Come sopra anticipato, la società che presenta la proposta di concordato preventivo deve versare, entro quindici giorni dal decreto di ammissione alla procedura di concordato, un importo compreso tra il 20% e il 50% di dette spese, a seconda di quanto stabilito dal Giudice Delegato. Tale importo potrebbe, in alcuni casi, mettere in seria difficoltà la debitrice che potrebbe non essere in grado di onorare tale impegno entro il termine fissato e nella misura prevista. A tale proposito, non si trascuri l’importante novità introdotta dalla Legge Fallimentare (art. 182-qinques L.F.) che consente al debitore di chiedere al Giudice Delegato apposita autorizzazione per contrarre un finanziamento prededucibile (ovvero che avrà il massimo grado di privilegio in sede di riparto) da poter utilizzare a copertura del deposito giudiziale: in tal caso un professionista (designato dallo stesso debitore) dovrà attestare che il finanziamento in parola è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori.

Si rammenta, infine, che, in caso di mancato deposito delle spese che si presumono necessarie per la procedura, spetterà al Commissario Giudiziale informare il Tribunale di tale circostanza, il quale aprirà d’ufficio il procedimento di revoca dall’ammissione al concordato (e non il fallimento del debitore). Di tale procedura il Tribunale darà tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero ed ai creditori, i quali potranno depositare istanza di fallimento del debitore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1 e 5 L.F..

 

22 marzo 2013

Sandro Cerato