Uso di autoveicoli da parte dei dipendenti: obbligo di annotazione dell’utilizzatore sulla carta di circolazione

di Sandro Cerato

Pubblicato il 5 gennaio 2013

Le implicazioni burocratiche per le imprese che concedono gli autoveicoli in uso ai propri dipendenti: occorre la segnalazione dell'utilizzatore del veicolo sulla carta di circolazione.

se i dipendenti usano i veicoli aziendali bisogna annotare l'utilizzatore sulla carta di circolazioneSe i dipendenti usano i veicoli aziendali è obbligatorio annotare l'utilizzatore sulla carta di circolazione

La legge n. 120 del 20 luglio 2010 ha introdotto all’interno del D.p.r. 16 dicembre 1992 n. 45 (meglio conosciuto come Codice della Strada) il nuovo comma 4-bis dell'articolo 94 il quale disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento della proprietà, nonché le circostanze che comportano la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, a favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.

Al ricorrere di tale ipotesi, è previsto che il proprietario del veicolo debba, entro il termine di 30 giorni, comunicare al dipartimento per i trasporti la variazione intervenuta.

Si rammenta che, l’obbligo di annotare nella carta di circolazione anche l’identità degli utilizzatori non occasionali è finalizzato all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso il Dipartimento per i trasporti terresti, il quale dovrebbe permettere di rendere più agevole la notifica delle violazioni al codice della strada ed a contrastare - con maggior efficacia - la problematica inerente l’intestazione fittizia dei veicoli.

Tuttavia, per l’individuazione del campo di applicazione dell’obbligo in parola, si sarebbe dovuto attendere l’emanazione di un apposito regolamento attuativo (circolare prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010).

Dopo tanta attesa, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto 28 settembre 2012 n. 198, in vigore dal 7 dicembre 2012, che introduce il nuovo articolo 247 bis CDS rubricato “Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi “ il quale prevede, fra l’altro, che, a richiesta degli interessati, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto – autoveicoli motoveicoli e rimorchi (sembrerebbero quindi esclusi i ciclomotori) - che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a trenta giorni.

Al ricorrere di tale circostanza, l’intestatario del veicolo dovrà richiedere agli uffici della motorizzazione l’aggiornamento della carta di circolazione sulla quale andranno annotati il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, qualora la disponibilità temporanea derivi da un contratto di comodato, ovvero il nominativo dell’affidatario in caso di affidamento in custodia giudiziale.

Dovrà essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione anche per i veicoli che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario, per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali.

Per la locazione senza conducente, invece, sarà sufficiente il semplice aggiornamento del CED, fermo restando che il locatorio sarà comunque tenuto a conservare, durante la guida del veicolo, la fotocopia autenticata della carta di circolazione e la ricevuta dell’avvenuto aggiornamento.

La nuova regolamentazione riguarda, altresì, anche tutti i veicoli intestati a soggetti incapaci: in questo caso l'annotazione dovrà essere effettuata nei confronti del genitore esercente la potestà in caso di mezzo intestato a minore, mentre al tutore nel caso di interdetti o inabilitati.

Ad ogni modo, per attenuare l’onere burocratico in capo ai cittadini, nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo in parola i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con il proprietario del veicolo.

L’obbligo in commento si ripercuote anche sul mondo delle imprese posto che, nella generalità dei casi, i veicoli sono concessi in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato, mentre il titolare del veicolo rimane comunque all’impresa: per effetto di tale nuovo obbligo dovranno, dunque, essere aggiornati i libretti di circolazione delle autovetture concesse in uso esclusivo ai dipendenti.

Ma se tale adempimento è facilmente praticabile per le autovetture concesse in comodato a determinati soggetti, non è altrettanto chiaro quale comportamento dovranno adottare le imprese per i veicoli aziendali utilizzati a rotazione dagli operai, ovviamente solo durante l’orario di lavoro.

In tal caso si potrebbe pacificamente ritenere che tale obbligo non sussista, posto che la finalità della disposizione, come detto, è sostanzialmente quella di contrastare l’intestazione fittizia di autoveicoli, ovvero di rendere più semplice la notifica delle violazioni al codice della strada.

Inoltre, sempre in capo alle imprese, è previsto l’obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione in caso di variazione della denominazione dell'ente per effetto di operazioni straordinarie di trasformazione o di fusione societaria, anche nel caso in cui la trasformazione o la fusione societaria non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario.

Si rammenta, infine, che, chi omette l’aggiornamento della carta di circolazione - ai sensi del comma 4 bis del nuovo art. 252 CDS - è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 669 ad euro 3.345, nonché al ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento.

Sul punto, si osserva che, sebbene l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sia in vigore dal 7 dicembre 2012, non potranno comunque scattare le anzidette sanzioni: la motorizzazione civile non ha, infatti, ancora avviato le necessarie procedure informatiche per l'aggiornamento dei sistemi.

 

Questa è, in estrema sintesi, l’importante precisazione fornita recentemente dal ministero dei trasporti nella parte in cui

“… si fa presente che le procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento, non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati d'archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall'art. 94 c.d.s. in relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis.

Non appena sarà effettuata la messa in esercizio delle predette procedure informatiche, sarà cura di questa Direzione Generale darne tempestiva notizia con apposita circolare” (stralcio circolare n. 33691 del 6 dicembre 2012).

 
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4 gennaio 2013

Sandro Cerato