Il regime del margine rappresenta un sistema contabile essenziale per la gestione delle operazioni su beni usati. L’analisi dei metodi applicabili consente di comprendere le modalità di calcolo e registrazione, ottimizzando la compilazione della dichiarazione IVA.
Ecco un approfondimento utile per una corretta applicazione e una gestione efficace delle transazioni, in cui illustreremo, con due esempi pratici, la gestione del margine con metodo analitico o globale.
Regime del margine: normativa, metodi di calcolo e compilazione della Dichiarazione IVA
Le cessioni di beni effettuate con l’applicazione del regime speciale del margine devono risultare comprese nel quadro VE, ripartite tra le operazioni imponibili e non imponibili, mentre:
- i costi inerenti alle operazioni rientranti nel regime del margine, sostenuti dai soggetti (comprese le agenzie di vendita all’asta) che applicano il metodo analitico e da quelli che applicano il metodo globale, devono essere annotati al rigo VF18, campo 1, a eccezione degli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi da rilevare nel rigo VF19, della dichiarazione relativa all’anno in cui sono stati annotati nei registri previsti dall’art. 38 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85) in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati;
- le spese generali, non essendo riferibili alle operazioni rientranti nel regime speciale,
danno luogo alla detrazione della inerente imposta secondo le regole generali. Pertanto, queste ultime andranno annotate nei righi da VF1 a VF13.
Metodi e criteri applicabili
I soggetti passivi IVA, nel caso di applicazione:
- del metodo ordinario o analitico del margine, di cui all’art. 36, comma 1, del D.L. 41/1995, devono procedere a redigere la parte prima dell’apposito prospetto, di seguito riprodotto:
in modo da rilevare:
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- nel rigo 1, l’ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell’imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche:
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- le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari, le quali, in effetti, devono essere ritenute come “operazioni all’interno dello Stato”;
- le cessioni di beni non assoggettate all’IVA perché aventi margine “zero”, in quanto i costi, calcolati per ogni operazione, risultano di entità uguale o superiore all’importo del corrispettivo di vendita;
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- nel rigo 2, i margini lordi inerenti a operazioni imponibili, il cui relativo ammontare deve essere desunto dal registro Iva dei corrispettivi, nel quale devono risultare annotati, a ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota, mentre i margini, al netto dell’Iva (e la relativa imposta) devono necessariamente risultare compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
- nel rigo 3, i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72 del decreto Iva, che concorrono alla formazione del plafond, oltre che annotato nell’apposito registro di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.L. 41/1995, deve risultare compreso nel rigo VE30;
e: - nel rigo 4, è necessario comprendere:
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- i corrispettivi inerenti alle altre operazioni non imponibili (di cui all’art. 38-quater del decreto Iva) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3), il cui ammontare è dato dalla differenza tra il rigo 1 e i
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- nel rigo 1, l’ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell’imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche:
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