L’autovettura aziendale, utilizzata promiscuamente (per fini lavorativi e per fini privati) dal lavoratore, determina differenti effetti fiscali in base alla modalità di assegnazione.
Esaminiamo i due casi di utilizzo: a titolo oneroso o a titolo gratuito.
I risvolti fiscali dell’assegnazione di auto aziendale al dipendente
Tra i benefit più diffusi vi è quello dell’assegnazione dell’auto aziendale per uso promiscuo, ossia per finalità aziendali e per finalità private.
Il datore di lavoro potrebbe assegnare l’auto gratuitamente oppure a titolo oneroso, addebitando al lavoratore i costi sostenuti (parzialmente o totalmente).
Da questa scelta derivano diversi risvolti fiscali, in capo all’azienda (imposte dirette e Iva) e in capo al lavoratore.
La possibilità di effettuare un addebito al lavoratore potrebbe rivelarsi utile quando il datore di lavoro (si ipotizza un’azienda esercente attività d’impresa), assecondando una richiesta del lavoratore, assegna a quest’ultimo una vettura di categoria superiore a quella tipicamente concessa in uso ad altri dipendenti aventi le medesime mansioni e livello.
Di seguito svolgiamo alcune considerazioni circa la modalità per consentire all’azienda associata di avere un ritorno dal dipendente del maggior costo sostenuto a fronte dell’acquisizione (in proprietà, in leasing, in noleggio, ecc.) di una vettura – scelta dal lavoratore – di categoria superiore a quella che l’azienda sarebbe normalmente disposta a concedere in godimento.
Auto assegnata al dipendente: il caso e le possibili soluzioni
Il caso che esemplifichiamo è il seguente.
L’azienda intende dare in uso promiscuo (uso personale e uso aziendale) l’auto di categoria A al dipendente.
Il dipendente chiede che gli venga assegnata in godimento l’auto di categoria B, che comporta un maggior costo in capo all’impresa.
L’azienda intende assecondare la richiesta del lavoratore ma vuole che resti invariato il costo stanziato in budget.
Escludiamo a priori che l’azienda possa fatturare al dipendente il maggior costo di acquisto di una vettura.
Ciò in quanto l’Iva si applica sulle fatture emesse a fronte di cessione di beni o di prestazioni di servizi (art. 1, Dpr 633/1972).
Non è invece preclusa la possibilità, in capo all’azienda, di:
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Soluzione 1)
addebitare, integralmente o parzialmente, al dipendente un corrispettivo (un prezzo