Come noto nel caso in cui un’impresa decida di concedere in uso ad un dipendente un’autovettura aziendale, si possono identificare tre diverse fattispecie di utilizzo, con diverse conseguenze dal punto di vista della deducibilità fiscale dei relativi costi. Approfondiamone gli aspetti salienti
Premessa: auto aziendale concessa in uso al dipendente
Come noto nel caso in cui un’impresa decida di concedere in uso ad un dipendente un’auto aziendale, si possono identificare 3 diverse fattispecie di utilizzo, con diverse conseguenze dal punto di vista della deducibilità fiscale dei relativi costi ovvero:
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- utilizzo esclusivamente personale: rappresenta il caso di un veicolo aziendale attribuito al dipendente per utilizzo esclusivamente personale/familiare (nel caso di specie per il dipendente l’utilizzo costituisce un compenso in natura determinato in base al valore normale (articolo 9 Tuir) e per l’impresa la deduzione dei costi è limitata a detto fringe benefit;
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- utilizzo esclusivamente aziendale: l’autovettura è soggetta alle ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali e pertanto i costi sono deducibili con il limite del 20% (lett. B del comma 1, dell’articolo 164, Tuir);
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- utilizzo promiscuo: il datore di lavoro da in uso il veicolo al dipendente per scopi sia aziendali che personali e i relativi costi sono deducibili al 70 % come stabilito dal comma 1, lett. b-bis, dell’articolo 164 Tuir a condizione che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta (se il periodo coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà pertanto risultare per almeno 183 giorni).
Nota: non è necessario che tale utilizzo avvenga in modo continuativo, né che il veicolo sia utilizzato da parte dello stesso dipendente.
Come precisato