Disciplina dell’auto in uso promiscuo al dipendente

di Devis Nucibella

Pubblicato il 7 luglio 2018

Un autoveicolo aziendale assegnato al dipendente è detto ad uso promiscuo quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali. Approfondiamo la tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei dipendenti o degli amministratori, che suscita da sempre un fervente dibattito tra gli operatori professionali, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione della via più conveniente dal punto di vista fiscale per l'acquisto dell'autovettura

Un autoveicolo aziendale assegnato al dipendente è detto ad uso promiscuo quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali.

La disciplina applicabile ai veicoli assegnati ai dipendenti per uso promiscuo prevede:

  • la deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti/amministratori per la maggior parte del periodo di imposta;
  • l’imponibilità del fringe benefit in capo al lavoratore, nella misura del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle Tabelle ACI.

 

Disciplina dell’auto in uso ai dipendenti

La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei dipendenti o degli amministratori suscita da sempre un fervente dibattito tra gli operatori professionali, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione della via più conveniente dal punto di vista fiscale per l'acquisto dell'autovettura.

 

In capo all’azienda è possibile distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo dell’autovettura da parte del dipendente, e cioè uso:

  • promiscuo;
  • esclusivamente personale;
  • esclusivamente per fini aziendali.

 

In caso di utilizzo promiscuo da parte del dipendente, si determina

  • in capo al dipendente un fringe benefit che viene tassato secondo le regole che tratterremo di seguito;
  • in capo all’impresa la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all’autovettura;
  • esclusivamente personale, si determina
  • in capo al dipendente un fringe benefit valutabile secondo le regole del "valore normale";
  • in capo all’impresa la deduzione del costo limitata al valore del fringe benefit attribuito al dipendente;
  • esclusivamente per fini aziendali
  • in capo al dipendente nessun fringe benefit;
  • in capo all’impresa la deducibilità dei costi secondo le regole generali previste dall’art. 164 del Tuir (deducibilità integrale per i beni esclusivamente strumentali, limitata al 20% negli altri casi).

 

 

USO PROMISCUO

UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE

USO PER FINI AZIENDALI

Dipendente

fringe benefit calcolato sulla base delle Tariffe Aci

compenso in natura calcolato sulla base del valore normale (si fa riferimento ai listini delle società di noleggio);

nessun compenso in natura

Impresa

deduzione del 70% dei costi relativi all’autovettura

deduzione del valore del compenso in natura attribuito al dipendente

deducibilità dei costi secondo le regole generali

 

 

Cosa sono i Fringe benefit

deducibilità costi auto fringe benefit dipendentiSi ricorda brevemente che con il termine fringe benefits, le