Il concordato con continuità non è causa ostativa al rilascio del DURC

i nuovi interventi sulla legge fallimentare permettono anche alle imprese in fase di concordato preventivo (in ipotesi di continuità aziendale) di poter richiedere il rilascio del DURC per poter continuare a lavorare con le pubbliche amministrazioni

Il concordato preventivo è una procedura di risoluzione della crisi d’impresa che permette al debitore, in stato di crisi e/o di insolvenza, di trovare un accordo con i creditori che, accettando la proposta, rinunciano ad incassare (anche interamente) il loro credito, preferendo ai tempi della liquidazione fallimentare, i tempi più celeri che la procedura concorsuale di concordato potrebbe meglio garantire.

La disciplina del concordato preventivo è stata oggetto, di recente, di importanti innovazioni. L’art. 33, c. 1, lett. h, del D.L. n. 83/2012 ha introdotto, infatti, la nuova disciplina del concordato con continuità aziendale, distinguendola da quella generale, rivolta all’ipotesi maggiormente frequente, ovvero la soluzione liquidatoria della crisi d’impresa. In particolare, è stata inserito il nuovo art. 186-bis della Legge Fallimentare, applicabile al piano di concordato che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio oppure il conferimento della stessa in una o più società, anche di nuova costituzione.

Il progetto di risanamento con continuità può prevedere, inoltre, anche la liquidazione di beni non funzionali allo svolgimento dell’attività nonché una moratoria – fino ad un anno dall’omologazione – per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, salvo che sia prevista la cessione dei beni o diritti sui quali sussiste la predetta prelazione.

Il novellato istituto del concordato con continuità si propone, in estrema sintesi, il risanamento di quelle imprese in crisi “non strutturale” attraverso la prosecuzione dell’attività aziendale (sulla base di un piano attestato da un professionista) e la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda con la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.

Con particolare riferimento alla disciplina sul concordato preventivo con continuità, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro e politiche sociali in merito ai requisiti necessari ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nel caso in cui un impresa abbia previsto, nel piano proposto ai creditori, l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato con continuità.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell’INAIL, il Ministero del lavoro ha precisato che, ai fini del rilascio del DURC, l’ammissione della debitrice alla procedura concorsuale, in pendenza di situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali congelate per effetto della presentazione della domanda di concordato, debba essere meglio inquadrata nel campo di applicazione dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007 che individua, nello specifico, quelle condizioni in presenza delle quali l’Istituto previdenziale attesta, comunque, la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi.

Più precisamente, la fattispecie in esame rientra nella situazione prevista al comma 2, lett. b) dell’art. 5 citato, secondo il quale “la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative“. Secondo il Ministero, infatti, la ratio della procedura concorsuale, finalizzata a garantire la prosecuzione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, “sarebbe disattesa nel caso in cui si riconoscesse un’incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa. Ciò in quanto l’impresa sottoposta a concordato non avrebbe la possibilità di ottenere un DURC, se non alla chiusura del piano di risanamento, con conseguente ed inevitabile pregiudizio per il superamento della crisi d’impresa”.

Peraltro, l’azienda ammessa al concordato preventivo in continuità può ottenere il rilascio di un DURC a condizione che il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale. Con la risposta in commento, il ministero del lavoro detta, infine, precise istruzioni agli Enti previdenziali chiamati al rilascio del DURC.

Secondo le istruzioni fornite, detti Enti potranno attestare la regolarità contributiva, in pendenza di una procedura di concordato preventivo in continuità, solo nel caso in cui lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria dei debiti privilegiati ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione: trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cesserà di avere effetto e l’impresa, che non avrà soddisfatto nei termini i crediti assicurativi e previdenziali sospesi per effetto dell’ammissione alla procedura, dovrà essere “attestata” come irregolare.

 

23 gennaio 2013

Sandro Cerato