IMU: il pagamento tardivo tramite ravvedimento operoso

Per i contribuenti che non sono riusciti pagare l’IMU nei termini vi è la possibilità di pagare l’imposta patrimoniale sugli immobili attraverso il ravvedimento operoso; attenzione, perchè i termini del ravvedimento sprint scadono il 31 dicembre!

ravvedimento operoso per mancato versamento imuIl contribuente che non è giunto puntuale alla scadenza del versamento del saldo dell’IMU con conguaglio sull’importo versato a titolo di acconto può regolarizzare la sua posizione – evitando così di pagare le sanzioni in misura piena (pari al 30% dell’imposta dovuta e non versata) – avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (sprint, breve o lungo) disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97 versando, oltre al tributo omesso in misura piena, anche le sanzioni previste per la specifica violazione e i relativi interessi legali.

Nello specifico, l’istituto del ravvedimento operoso “cosiddetto a breve o mensile” prevede che, se il contribuente non ha pagato il saldo dell’IMU entro la predetta scadenza, quest’ultimo può comunque regolarizzare la sua posizione nei successivi trenta giorni, ovvero entro giovedì 17 gennaio 2013 versando, oltre ad una sanzione amministrativa pari al 3 % del tributo dovuto (un decimo della sanzione minima del 30%), anche gli interessi al saggio legale (nella misura del 2,5% annuo) sino al giorno di avvenuto pagamento.

In alternativa, c’è la possibilità di fare ricorso al ravvedimento lungo che consente al medesimo contribuente di regolarizzare la sua posizione entro un anno da quando è stata commessa la violazione, ovvero entro martedì 17 dicembre 2013 pagando una sanzione maggiore pari al 3,75% del tributo dovuto (un ottavo della sanzione minima del 30%), nonché gli interessi legali sino al giorno di avvenuto pagamento (sempre nella misura del 2,5%).

Ad ogni modo, la sanatoria più conveniente per il contribuente risulta essere il ravvedimento sprint che, a differenza di quelli appena descritti, consente di regolarizzare la violazione entro 15 giorni dall’omesso versamento del saldo, vale a dire entro e non oltre il 31 dicembre 2012 pagando, oltre all’imposta non versata e gli interessi legali sino al giorno del pagamento, la sanzione edittale del 30% (sanzione piena applicabile dall’Ufficio) ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo (2% giornaliero) nell’ambito dei 15 giorni dalla ordinaria scadenza.

Peraltro, a questo beneficio, si deve aggiungere la riduzione della sanzione di un decimo prevista per i contribuenti che si ravvedono.

In altre parole, se al versamento tardivo effettuato al 14esimo giorno successivo alla scadenza originaria si accompagna anche il contestuale pagamento spontaneo degli interessi e della sanzione ridotta, la riduzione spettante si “somma” con quella di 1/10 prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 : quindi, se il ravvedimento è effettuato con un giorno di ritardo, la sanzione ridotta da versare sarà dello 0,20% (2% ridotto a 1/10), con due giorni di ritardo, la sanzione ridotta sarà dello 0,40% (4% ridotto a 1/10), con 5 giorni di ritardo, la sanzione ridotta sarà dell’1% (10% ridotto a 1/10), e così via.

Quanto alla misura degli interessi legali da corrispondere in sede di ravvedimento, questi sono fissati – anche per l’anno 2013 – nella misura del 2,5% annuo posto che, entro il 15 dicembre 2012, non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alcun decreto ministeriale fissante la nuova misura del saggio per l’anno 2013: la disposizione civilistica (art. 1284 del codice civile) precisa, infatti, che,

“qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo”.

Le istruzioni operative per effettuare con successo il ravvedimento operoso sono state, invece, rese note dall’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 35/E del 12 aprile 2012) la quale ha precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta in ragione della quota spettante al comune, ovvero alla quota spettante allo stato.

In buona sostanza, sul relativo modello F24, le sanzioni e gli interessi non devono essere evidenziati a parte, ma si sommano, invece, in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede, utilizzando il codice tributo che le è proprio.

Sul modello deve essere barrata, inoltre, l’apposita casella “Ravv“, per indicare che il pagamento è stato effettuato a titolo di ravvedimento operoso.

Ovviamente, il ravvedimento operoso, esperibile nel termine massimo di un anno dalla data dell’inadempimento, è in ogni caso precluso ove al contribuente sia già stata notificata la constatazione della violazione e ove

“siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.

Non si trascuri, infine, che, qualora sia il Comune ad accertare la violazione, anche la misura del saggio di interesse applicabile potrebbe subire variazioni: l’Amministrazione comunale può, infatti, decidere (con apposito regolamento) di fissare un tasso di interessi maggiore che può arrivare fino al 5,5% pari al tasso legale (2,5%) maggiorato di 3 punti percentuali.

27 dicembre 2012

Sandro Cerato